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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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b. gli articoli 73, 74 e 78-81 OPChim60;

c. l’allegato 1.10 ORRPChim61.

Art. 46

Abrogato

Art. 47 Restrizioni di impiego

Per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni, si applicano le restrizioni di impiego di cui all’articolo 13 OEDA62; per i biocidi del tipo di prodotto 6, 7, 8, 14 e 21 si applicano inoltre per analogia le restrizioni di impiego di cui all’allegato 2.4 ORRPChim63.

Art. 50 Pubblicità

1Possono essere pubblicizzati soltanto i biocidi:

a. omologati; o

b. immessi sul mercato o impiegati secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettere a e b.

2La pubblicità di un biocida non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del prodotto per la salute dell’uomo e degli animali o per l’ambiente o la sua efficacia; diciture quali «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe sono proibite.

3La pubblicità di qualsiasi biocida deve recare, leggibili e chiaramente distinguibili rispetto al resto dell’annuncio, le seguenti diciture:

a. «Usare i biocidi con cautela»; anziché usare il termine «biocida» si può indicare il tipo di prodotto secondo l’allegato 10;

b. «Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto».

4Chi fa pubblicità per biocidi pericolosi acquistabili dal pubblico senza averne visto in precedenza l’etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile.

5Per il resto si applicano per analogia l’articolo 75 OPChim64 e ai campioni l’articolo 83 OPChim.

Inserire dopo il titolo del capitolo 7: Esecuzione, sezione 1: «Confederazione»

60RS 813.11

61RS 814.81

62 RS 814.911

63 RS 814.81

64 RS 813.11