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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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4I biocidi contenenti tracce accidentali di microrganismi geneticamente modificati autorizzati e la cui percentuale è inferiore allo 0,1 per cento di massa non devono essere etichettati.
Art. 40 Scheda di dati di sicurezza
Per i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi occorre redigere, trasmettere e aggiornare le schede di dati di sicurezza applicando per analogia gli articoli 7 e 51– 55 OPChim58; per i principi attivi che figurano negli elenchi di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a-c non è necessario allegare gli scenari d’esposizione di cui all’articolo 53 capoverso 3 OPChim. Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s’intende il richiedente.
Art. 40a Documentazione e campioni
1In relazione al processo di fabbricazione, i fabbricanti di biocidi assicurano una documentazione, in formato cartaceo o elettronico, adeguata ai fini della qualità e sicurezza del biocida da immettere sul mercato. La documentazione comprende almeno:
a. le schede di dati di sicurezza e le specifiche dei principi attivi e degli altri ingredienti utilizzati per la fabbricazione del biocida;
b. la documentazione delle varie operazioni di fabbricazione;
c. i risultati dei controlli di qualità interni;
d. l’identificazione dei lotti di produzione.
2I fabbricanti conservano campioni dei lotti di produzione.
3La documentazione e i campioni devono essere conservati secondo l’articolo 58 capoverso 2 OPChim59.
4Le schede di dati di sicurezza devono essere conservate secondo l’articolo 56 OPChim.
Art. 41 cpv. 1bise 4
1bisL’uso corretto prevede l’applicazione razionale di una serie di misure fisiche, biologiche, chimiche o di altra natura, a seconda dei casi, che consentano di ridurre l’uso dei biocidi al minimo necessario e di adottare le precauzioni appropriate.
4Abrogato
Art. 43 Fornitura
Alla fornitura di biocidi si applicano:
a. le condizioni della decisione di cui all’articolo 20;
58 RS 813.11
59 RS 813.11