Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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tipo di prodotto 23 diventa il numero 20). L’eliminazione dell’attuale tipo di prodotto 20 è motivata dal fatto che nell’UE questi biocidi sono disciplinati nella legislazione in materia di alimenti destinati al consumo umano o animale (cfr. considerandi 21 e 23 RB).

Cpv. 3

L’oggetto dell’attuale art. 1 cpv. 2 OBioc (microrganismi patogeni nei biocidi) si applica ora anche agli «articoli trattati».

Cpv. 4

Lett. a: nella nuova formulazione dell’art. 1 cpv. 3 viene inserita la precisazione dell’art. 2 par. 2 secondo comma RB. I biocidi che di fatto tematicamente rientrano nel campo di applicazione di un’altra legislazione, ma che non sono impiegati allo scopo ivi previsto, rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. Con questa precisazione verranno meno le questioni sui rapporti tra l’OBioc e i suddetti atti normativi, che finora dovevano essere determinate nel quadro dell’esecuzione mediante interpretazione. Questo aspetto è senz’altro utile ai fini della certezza del diritto.

Gli atti dell’UE riportati nell’art. 2 par. 2 lett. a-k RB corrispondono con poche eccezioni alla legislazione svizzera menzionata nell’art. 1a cpv. 4 e di conseguenza risultano rapporti analoghi nei confronti di questi atti normativi. Siccome gli atti dell’UE citati non sono stati implementati integralmente nella legislazione svizzera, i rapporti non coincidono integralmente.2

Lett. b e c: il transito e il trasporto di biocidi dell’art 1 cpv. 3 lett. b e c dell’OBioc, finora esclusi dal campo di applicazione dell’ordinanza, sono stati estesi agli «articoli trattati».

Lett. d ed e: finora queste precisazioni sul campo di applicazione erano già applicate in questo senso. Ora sono state codificate nell’art. 2 par. 5 lett. a e b RB.

Art. 1b Adattamento del diritto e trattati di diritto internazionale

Nella presente revisione determinate disposizioni procedurali, che entreranno in vigore con la revisione del MRA, non potranno figurare nel diritto interno. Peraltro è ciò che già avviene con il MRA vigente, secondo cui ad esempio per i richiedenti di un Paese membro dell’UE non è necessaria una sede o un recapito in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 3 OBioc e art. 11b cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa, RS 172.021). I richiedenti non sono nemmeno tenuti a indicare un titolare dell’omologazione o una persona responsabile in Svizzera sulle etichette dei biocidi la cui omologazione è riconosciuta in Svizzera in virtù del MRA vigente.

Cpv. 1

Con la delega al Dipartimento o ai Dipartimenti, responsabili di apportare i necessari adattamenti normativi allo stato della scienza e della tecnica, si tiene conto della necessità di trasporre il più rapidamente possibile la normativa comunitaria in quella nazionale. Una disposizione di questo genere è prevista per esempio all’art. 2 cpv. 3 revOBioc.

Cpv. 2

Analogamente al cpv. 1 si attribuisce al dipartimento o ai dipartimenti la competenza di legiferare su singoli aspetti dell’omologazione o dell’immissione sul mercato di biocidi, qualora siano necessarie disposizioni più dettagliate rispetto all’UE. Una regolamentazione di questo genere per esempio è prevista all’art. 15 cpv. 2 revOBioc.

Cpv. 3

2Gli atti normativi comunitari elencati nell’art. 2 par. 3 lett. a-q RB non riguardano la validità del RB e dunque dell’OBioc. Le riserve dei paragrafi 6-9 sono di natura dichiaratoria e non devono figurare

nell’OBioc.