Avamprogetto 2a

Consultazione 2012/28: Modifica dell'obbligo di controllo gas di scarico · 2 pagine

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Modifiche proposte (presentazione sinottica) e commento / OETV 1 Allegato 2a

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Adeguamento delle prescrizioni concernenti i veicoli con approvazioni generali CE, approvazioni parziali CE o certificati di conformità della CE

Testo in vigore Modifiche proposte

N. 1.2 Esigenze generali N. 1.2 Esigenze generali

1.2.1.1 1.2.1.1

Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata sono adempiute se è presentata un’approvazione generale CE o un certificato un’approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. Deve emergere chiaramente che 2007/46/CE. Deve emergere chiaramente che non sussiste alcun rischio rilevante per la si- non sussiste alcun rischio rilevante per la sicucurezza stradale e che l’ambiente e la salute rezza stradale e che l’ambiente e la salute pubblica non sono messi in pericolo. In su- pubblica non sono messi in pericolo. In suborbordine, la conformità alle esigenze tecniche dine, la conformità alle esigenze tecniche può può essere provata presentando approvazioni essere provata presentando approvazioni parparziali CE, approvazioni internazionali equi- ziali CE, approvazioni internazionali equivalenvalenti o dichiarazioni di conformità oppure la ti, dichiarazioni di conformità oppure rapporti conferma di un servizio d’esame riconosciuto di perizia allestiti dai servizi d’esame elen-

dall’USTRA. cati nell’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione

del tipo di veicoli stradali (OATV) o autorizzati dall’USTRA a titolo provvisorio con-

formemente all’articolo 17 capoverso 2

OATV la conferma di un servizio d’esame riconosciuto dall’USTRA.

1.2.1.2 1.2.1.2 (nuovo)

Nella misura in cui nella presente ordinanza Se si constata che veicoli, sistemi, entità non sia definita nessuna esigenza tecnica, si tecniche o componenti del tipo di veicolo

applica l’OETV. approvato mettono gravemente in pericolo la sicurezza stradale oppure l’ambiente o la salute pubblica, si apre la procedura di cui

all’allegato 1 capitolo 12 sezione V nume-

ro 4 dell’accordo del 21 giugno 19992 tra la

Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, previ-

sta per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche che rispettano le norme giuridiche in vigore.

1.2.1.2 1.2.1.3

Testo in vigore (attuale n. 1.2.1.2)

1.2.2

L’approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordi-

3

nanza si fonda sull’OATV .

1 RS 741.511

2 RS 0.946.526.81

3 RS 741.511