Avamprogetto 2a
Consultazione 2012/28: Modifica dell'obbligo di controllo gas di scarico · 2 pagine
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Modifiche proposte (presentazione sinottica) e commento / OETV 1 Allegato 2a
Commento:
Sulla base dell’accordo MRA4 sottoscritto con l’UE, la Svizzera riconosce per i veicoli a motore le approvazioni generali CE, le approvazioni parziali CE o i certificati di conformità della CE. Presentare questi documenti equivale a provare che i «veicoli a motore CE» rispettano completamente le disposizioni. Per i veicoli con una cosiddetta «omologazione CE di piccole serie» ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2007/46/CE5, nell’UE non vige alcuna esigenza specifica per quanto riguarda urto frontale, urto laterale e protezione dei pedoni. La politica svizzera dei trasporti dà particolare importanza a queste esigenze. In occasione della modifica dell’ordinanza effettuata il 14 ottobre 2009, sono pertanto state introdotte modifiche nell’OETV 1 che consentono, in caso di veicoli con una omologazione CE di piccole serie, di procedere a ulteriori accertamenti sul livello di sicurezza e di esigere documenti supplementari.
All’applicazione pratica delle disposizioni prese a livello d’ordinanza nel 2009 si è rivelato che quasi tutti i veicoli con un’omologazione CE di piccole serie sono immatricolati. È inoltre emerso che molti veicoli di piccole serie derivano da una grande serie e il fabbricante rilascia certificati di conformità sul livello di sicurezza. In definitiva la prassi svizzera coincide quindi con quella europea, per quanto in alcuni casi l’immatricolazione comporti costi supplementari, non previsti dall’accordo MRA. Affinché le disposizioni siano pienamente conformi a quanto sancito nell’accordo, si propongono le presenti modifiche di ordinanza che consentiranno alla Svizzera di riconoscere di massima l’‘omologazione CE di piccole serie, senza dover richiedere controlli e documenti supplementari.
Le modifiche qui proposte corrispondono all’obiettivo dell’accordo MRA, ossia facilitare il reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità e omologazioni dei veicoli e dei loro componenti. Inoltre, è possibile rispettare il principio di equivalenza sancito dall’accordo MRA, ossia l’equipollenza delle disposizioni in vigore nei Paesi firmatari e, in tal modo, il buon funzionamento del sistema.
Queste modifiche permettono inoltre di utilizzare i contatti internazionali per analizzare questioni riguardanti la sicurezza del veicolo e la protezione dei pedoni e promuovere uno scambio di informazioni con le autorità estere di omologazione e i gruppi di lavoro europei.
Concretamente, si tratta di stralciare il passo che era stato introdotto nell’ordinanza con la modifica del 14 ottobre 2009 (n. 1.2.1.1) e sostituirlo con un nuovo numero 1.2.1.2. In tal modo si garantisce che la Svizzera continui a rispettare le condizioni contrattuali dell’accordo MRA e che si tenga adeguatamente conto delle esigenze della sicurezza stradale. Nel numero 1.2.1.1 attualmente in vigore si precisa inoltre che, per provare la conformità alle esigenze tecniche, potranno essere presentati anche rapporti di perizia emessi da servizi d’esame riconosciuti dall’USTRA.
Il tenore dell’attuale numero 1.2.1.2 non cambia; diventa tuttavia il numero 1.2.1.3, così da mantenere l’ordine interno della normativa.
Il nuovo numero 1.2.1.2 rimanda alla procedura secondo la cosiddetta clausola di salvaguardia prevista dal capitolo 12 sezione V numero 4 dell’accordo MRA. Questa procedura è destinata ai casi nei quali si presenti un grave rischio per la sicurezza stradale, malgrado il tipo di veicolo sia stato approvato. La clausola di salvaguardia consente a chi ha firmato l’accordo di informare immediatamente le altre parti e di vietare al veicolo in questione di circolare sul suo territorio. Il comitato misto istituito nell’ambito dell’accordo MRA, dove siedono rappresentanti della Svizzera e dell’UE, discute poi sulla procedura da seguire.
4 Mutual Recognition Agreement: Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81).
5 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro); GU L
263 del 9.10.2007, p. 1, nella versione attuale secondo l’allegato 2 OETV (RS 741.41).