Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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progressi tecnologici futuri non prevedibili e asimmetria informativa tra Amministrazione e imprese quando si stipulano accordi sugli obiettivi. Viste le incertezze, in futuro sarà necessario verificare regolarmente l’efficacia delle misure e i relativi costi (art. 55 LEne).
Misure prioritarie dal punto di vista economico
Numerose misure analizzate non presentano effetti negativi di rilievo dal punto di vista economico ed ecologico. Vi rientrano in primo luogo misure volte ad accelerare e semplificare le procedure di autorizzazione garantendo gli interessi di protezione (art. 12–17 LEne, art. 60 cpv. 3ter LUFI), in secondo luogo misure che puntano all’internalizzazione conforme al principio di causalità degli effetti negativi del consumo energetico (in particolare la tassa sull’energia in base agli sviluppi della strategia energetica previsti dal 2020 in poi) e, infine, misure informative quali il rafforzamento del programma SvizzeraEnergia.
Sistema di promozione basato sulla rimunerazione per l’immissione di elettricità
Nel 2050 il potenziamento del sistema di promozione basato sulla rimunerazione per l’immissione di elettricità genererà costi supplementari per 1,1 miliardi di franchi. Tuttavia, si tratta di cifre variabili in base all’evoluzione dei costi delle tecnologie e del prezzo di mercato dell’energia elettrica nel commercio internazionale.
Le misure per l’ottimizzazione dei tassi di rimunerazione della RIC (art. 22 LENe), l’introduzione di aste (art. 24–26 LENe) e l’introduzione generalizzata della regola del consumo proprio (art. 17 cpv. 2 LENe) consentono di attuare una promozione statale basata sul mercato. In questo modo, i fondi di promozione vengono impiegati in maniera più efficiente e incentivano maggiormente il progresso tecnologico.
Per evitare adeguamenti strutturali improvvisi nei settori ad alto consumo energetico, alle imprese ad alto consumo energetico vengono rimborsati i supplementi rete (art. 40 LEne). L’esenzione dalla tassa sull’energia viene limitata, in quanto comporta distorsioni tra consumatori esonerati e non esonerati, mentre i mancati profitti devono essere finanziati dalle imprese e dalle famiglie non esonerate.
Programma Edifici
Il rafforzamento del Programma Edifici (art. 34 legge sul CO2) fornirà nuovi stimoli all’attività di promozione, ma si prevede anche un incremento delle ripercussioni collaterali, per ora difficili da quantificare90. La verifica dell’efficacia del Programma Edifici nel 2015 (art. 34 cpv. 3 legge sul CO2) valuterà l’efficienza dei costi dei singoli strumenti previsti dal programma.
Ulteriori misure in materia di efficienza energetica
Le misure volte ad aumentare l’efficienza energetica dei veicoli (art. 10–13 legge sul CO2) e degli apparecchi non generano costi di finanziamento diretti per lo Stato, eccetto le spese d’esecuzione. Tuttavia, le sanzioni, i costi supplementari per gli apparecchi conformi alle prescrizioni e le perdite causate da apparecchi non autorizzati sono a carico degli utenti. Per garantire un adeguato rapporto costi-benefici delle misure ed evitare effetti indesiderati, le prescrizioni sull’efficienza e sull’utilizzazione si ispirano al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
90 Le ripercussioni collaterali designano la promozione di prestazioni che verrebbero fornite anche in assenza di promozione.