Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Costituzionalità

La legge sull’energia poggia innanzitutto sull’articolo relativo alla politica energetica (art. 89 Cost.), ma anche su numerose altre disposizioni costituzionali, quali l’articolo 64 Cost. (Ricerca), l’art. 74 Cost. (Protezione dell’ambiente), l’art. 75 Cost. (Pianificazione del territorio), l’art. 76 Cost. (Acque) e l’art. 91 Cost. (Trasporto di energia), tutti citati all’inizio della legge.

L’articolo 89 capoverso 2 Cost. (Politica energetica) assegna alla Confederazione l’incarico di emanare principi generali per l’utilizzo delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale. La Confederazione possiede quindi competenze a legiferare limitate ed è responsabile dell’emanazione di disposizioni con un elevato grado di astrazione e solo eccezionalmente di disposizioni concrete, applicabili ad un singolo caso specifico, qualora ciò sia necessario per la realizzazioni di questioni di centrale importanza.95 Nel nuovo progetto la Confederazione presenta principi e obiettivi nei settori indicati, in particolare negli articoli da 1 a 6, da 11 a 17 e 42. Anche le misure di promozione di progetti e programmi di informazione, consulenza, formazione e perfezionamento vengono citate nell’articolo 89 capoverso 2 Cost.96

In base all’articolo 89 capoverso 3 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi. Questa disposizione costituzionale contiene un mandato legislativo più ampio, non limitato a principi, che la nuova legge, come già quella sull’energia del 1998, adempie nell’articolo 41. Nell’articolo 89 capoverso 3 frase 2 Cost. alla Confederazione viene assegnata la facoltà di promuovere lo sviluppo di tecniche energetiche in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Si tratta di una competenza fortemente limitata dal punto di vista concreto che si riferisce solo a sviluppi di novità, ma non al supporto di applicazioni.97 Su tali basi e sull’articolo generale dedicato alla ricerca (articolo 64 Cost.) poggiano la promozione della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche e il sostegno di impianti e progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 LEne).

L’articolo 74 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza generale di adottare tutte le misure ad hoc per il raggiungimento dell’obiettivo di protezione dell’ambiente.98 Poiché la gestione parsimoniosa dell’energia e la promozione delle energie rinnovabili contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale, l’articolo in questione attribuisce alla Confederazione ampie possibilità di intervento e di gestione nel settore energetico. L’articolo 74 Cost. costituisce la base legale di qualsiasi disposizione contenuta nella legge sull’energia con la quale, in ultima analisi, si punta a ridurre o limitare le conseguenze nocive o dannose sull’uomo e sull’ambiente (cfr. art. 74 cpv. 2 Cost.) e stabilisce

95 Riccardo Jagmetti, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. VII, Energierecht, n. marg. 1321 seg.

96 Cfr. messaggio concernente la legge sull’energia del 21 agosto 1996, FF 1996 IV 1005, 1154.

97 Jagmetti, op. cit., n. marg. 8202 segg.

98 Reto Morell, in: Ehrenzeller et. al., St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, cifra 14 relativa all’art. 74.