Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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altresì che i costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati (art. 74 cpv. 3 Cost.). Sull’articolo dedicato all’ambiente si fondano in particolare le misure descritte nella legge sull’energia che hanno per oggetto la promozione dell’applicazione pratica di procedure, materiali e prodotti così come il sostegno a misure relative all’impiego dell’energia e del calore residuo (art. 50 LEne), la promozione di misure efficienti sotto il profilo energetico (art. 33 LEne) e di energie rinnovabili. Queste misure non sono coperte dall’articolo 89 capoverso 3 dato che l’articolo sull’energia non conferisce alla Confederazione nessuna competenza per la promozione di comportamenti conformi agli obiettivi in quanto tali.
Anche il supplemento rete introdotto nell’ambito dell’emanazione della legge sull’approvvigionamento elettrico e i relativi utilizzi (art. 36 LEne) nonché la tassa d’incentivazione sul CO2 (art. 29 legge sul CO2) si basano sulla competenza specifica della Confederazione conformemente all’articolo 74 Cost. Il supplemento rete è stato concepito come tassa di compensazione con categoria di utilizzazione particolare per la compensazione di oneri speciali e conseguenti svantaggi concorrenziali che singoli concorrenti (principalmente gestori di rete) si accollano per adempiere a doveri giuridici o a obiettivi prescritti dalla legge (in particolare l’obbligo di ritiro di elettricità da fonti rinnovabili). Per la riscossione di una tassa di compensazione di questo tipo non è richiesta nessuna base costituzionale esplicita.99
La tassa d’incentivazione sul CO2 viene aumentata nell’ambito della Strategia energetica 2050. La percentuale massima del ricavo a destinazione vincolata resta tuttavia pari a un terzo del ricavo complessivo; in questo modo si garantisce che la tassa sul CO2 continui a svolgere il suo effetto incentivante principalmente attraverso la riscossione dei tributi e che non serva in primo luogo all’acquisizione di mezzi finanziari. Con la parte vincolata del ricavo vengono sostenute ora anche misure che esercitano il loro effetto a lungo termine e in parte in modo indiretto, più precisamente misure volte ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici e la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché misure di informazione e consulenza. Quest’incentivo contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 sul lungo periodo e, in considerazione del crescente consumo di energia non prodotta con zero emissioni di CO2, risulta essere conforme all’obiettivo incentivante. Nell’articolo 51 capoverso 3 LEne si sottolinea a questo proposito l’obbligo della Confederazione di assicurare che i proventi della tassa vengano utilizzati solo per sostenere misure conformi agli obiettivi.
L’articolo 76 Cost. rappresenta la base per le prescrizioni della Confederazione per la protezione delle acque e sull’utilizzo delle stesse per la produzione di energia. È su questo articolo che poggia l’indennizzo sancito nell’articolo 42 LEne riconosciuto al proprietario di una centrale idroelettrica per l’attuazione di provvedimenti di protezione delle acque.100 L’articolo 91 capoverso 1 Cost. sancisce che la Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e sull’erogazione di energia elettrica. Sulla base di quest’ampia competenza legislativa la Confederazione può ad es. stilare dei regolamenti per le aziende del settore elettrico, prevedere principi e misure concernenti la sicurezza dell’approvvigionamento
99 Cfr. perizia dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) dell’8 agosto 2011, «Verfassungsfragen zum Ausstieg aus der Kernenergie», all’attenzione della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati, cifra 3.2, con rinvio alla perizia UFG del
16 dicembre 2005 «Verfassungsmässigkeit der vom Nationalrat am 22.9.2005 beschlossenen Zuschläge auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze» (entrambe non pubblicate).
100 Cfr. Rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 12 agosto 2008 concernente l’iniziativa parlamentare Protezione e utilizzo dei corsi d’acqua (07.492), cifra 6.1, FF 2008, 8043.