Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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osservare innanzitutto che l’articolo 90 Cost. prevede una vasta competenza legislativa e concede al legislatore un largo margine di manovra per la definizione delle disposizioni. Il testo è formulato in modo molto ampio. Jagmetti obietta tuttavia che l’articolo 24quinquies vCF parte dal presupposto che l’utilizzo dell’energia nucleare sia possibile entro determinati limiti. Un divieto comporterebbe pertanto una modifica della Costituzione.106 L’argomentazione di Jagmetti si fonda evidentemente su un’interpretazione storica dell’articolo 24quinquies vCF succitato a cui non può essere però attribuito carattere prioritario. Sulla base di un’interpretazione teleologica e fondata sul contesto attuale dell’articolo 90 Cost. è possibile disporre per legge un abbandono della produzione di energia nucleare motivato da «misure di polizia».107 Questo tanto più che in base alle mozioni non possono essere rilasciate autorizzazioni di massima per la costruzione di nuove centrali nucleari e la legge sull’energia nucleare deve essere modificata di conseguenza. Le mozioni precisano tuttavia che in questo modo non viene emanato alcun divieto tecnologico. Inoltre le centrali nucleari devono essere disattivate (solo) se non soddisfano più le prescrizioni di sicurezza (cifra 1, 1bis e 2). Per quanto riguarda l’articolo 89 cpv. 1 Cost., quest’ultimo stabilisce degli obiettivi di politica energetica contrastanti tra loro, ma tutti di pari importanza. È in primo luogo compito del legislatore risolvere eventuali conflitti tra gli obiettivi nel miglior modo possibile. Letto in tale ottica l’articolo 89 cpv. 1 Cost. non si frappone quindi all’abbandono dell’energia nucleare. Gli obiettivi di politica energetica previsti dall’articolo 89 cpv. 1 Cost. conservano tuttavia la loro validità anche per la ridefinizione della politica energetica che richiede l’abbandono dell’energia nucleare.108 È possibile quindi concludere che gli articoli 89 e 90 Cost. contengono una base costituzionale sufficiente per modificare la LENu, tanto più che non si auspica alcun divieto della tecnologia nucleare. Non è necessario apportare alcuna modifica alla Costituzione.

Compatibilità con i diritti fondamentali

Alcune disposizioni e misure della legge sull’energia possono comportare delle limitazioni della libertà economica (art. 27 e art. 94 cpv. 1 Cost.).109 I requisiti d’intervento sanciti dall’articolo 36 Cost. sono soddisfatti. Le norme contenute nella legge sull’energia puntano a garantire un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e soprattutto compatibile con le esigenze della protezione dell’ambiente nonché un consumo energetico parsimonioso e razionale. Le misure risultano essere adeguate e necessarie a garantire questi interessi pubblici; inoltre non esulano da quanto deve essere fatto ragionevolmente per raggiungere gli obiettivi prefissati e sono accettabili in base agli obiettivi indicati. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale sono inammissibili le «misure di politica economica o di politica professionale che ostacolano la libera concorrenza al fine di assicurare o favorire determinati rami d’attività o forme di gestione. Devono essere evitate visibili distorsioni della concorrenza non giustificate dall’interesse pubblico».110 Tali norme non sono contenute nella legge sull’energia. Le misure previste non sono motivate dal punto di vista politico-economico.

106 Riccardo Jagmetti, in: Kommentar zur [alten] Bundesverfassung der Schweiz. Eidgenossenschaft, cifra 2 relativa all’art. 24quinquies.

107 Cfr. perizia dell’Ufficio federale di giustizia dell’8 agosto 2011, op. cit., pag. 9.

108 Perizia dell’Ufficio federale di giustizia dell’8 agosto 2011, op. cit., pag. 2.

109 Cfr. messaggio concernente la legge sull’energia 1998, op. cit., FF 1996 IV 1154.

110 DTF 118 Ia 175 consid. 1 e DTF 130 I 26 consid. 6.3.3.1