Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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Sezione 2: Rimunerazione per l’immissione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità)
Art. 18 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elet-
tricità
La regolamentazione sulla rimunerazione per l’immissione di elettricità, che garantisce agli impianti che producono elettricità a partire da energie rinnovabili un’indennità di durata e importo fissi, è in vigore dal 2009. Con la presente revisione della LEne la cerchia degli impianti risp. dei gestori che possono parteciparvi viene leggermente ridotta. I gestori di impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kW e determinati impianti di incenerimento, di depurazione delle acque e misti (alimentati in parte con combustibili fossili) non possono più rientrare nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. D’altro canto in futuro – eccezion fatta per la forza idrica – verranno inseriti solamente gli impianti effettivamente nuovi (dal 1° gennaio 2006); quelli ampliati o rinnovati in maniera considerevole, che finora venivano equiparati agli impianti nuovi, non lo saranno più. La forza idrica costituisce un’eccezione a questa nuova disposizione come incentivo a potenziare o riattivare soprattutto le ubicazioni esistenti.
Gli impianti che partecipano già oggi al sistema o che non sono più in lista d’attesa e che hanno perlomeno già ricevuto un preavviso positivo rimangono nel sistema. Per loro le nuove limitazioni non hanno validità (art. 71 cpv. 1–3). Gli impianti che si trovano soltanto sulla lista d’attesa sono invece interessati dalle limitazioni (cfr. art. 71 cpv. 4).
È previsto un aiuto unico agli investimenti per promuovere gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, la cosiddetta rimunerazione unica (art. 28).
Altre eccezioni alla partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità sono applicabili a determinati impianti per biomassa: per gli impianti di valorizzazione dei rifiuti (impianti di incenerimento dei rifiuti/forni per l’incenerimento di fanghi e impianti di depurazione delle acque) la rimunerazione a per l’immissione di elettricità determina potenzialmente una diminuzione delle tasse di smaltimento. Questo possibile finanziamento trasversale allenta il principio di causalità previsto dalla legislazione in materia di tutela ambientale e crea distorsioni di mercato che potrebbero favorire flussi indesiderati di rifiuti. Gli impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili hanno di regola altre possibilità per commercializzare il plusvalore ecologico, ad es. con risparmi sulla tassa sul CO2 o la vendita di certificati di riduzione. In tal modo questi impianti non dipendono necessariamente dalla rimunerazione per l’immissione di elettricità.
Il Consiglio federale deve disciplinare parecchi dettagli (cpv. 4), come la durata della rimunerazione, che non deve essere la stessa per tutte le tecnologie. In futuro, per i nuovi impianti che aderiscono al sistema la durata della rimunerazione sarà tendenzialmente più breve, in particolare per gli impianti che entreranno a far parte del sistema mediante aggiudicazione nell’ambito di aste (art. 24 segg.). Il Consiglio federale dovrà fissare altri requisiti minimi: oltre alle esigenze minime di carattere energetico, sono pensabili anche esigenze minime di tipo ecologico, ad es. esigenze inerenti al bilancio ecologico complessivo delle colture energetiche (olio di palma, soia, mais ecc.). Quale conseguenza ultima di violazioni dei requisiti minimi vi sarà l’annullamento del diritto alla rimunerazione.
Art. 19 Immissione parziale di elettricità
Per gli impianti con rimunerazione per l’immissione di elettricità valgono le condizioni di raccordo generali ai sensi dell’articolo 17; ad esempio, i gestori di rete sono tenuti a ritirare tutta l’energia elettrica, e i gestori possono utilizzare la «loro» energia elettrica per