Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 2 stabilisce ora esplicitamente per legge la possibilità per tutti i gestori di impianti – a prescindere dalla loro partecipazione a un sistema di rimunerazione – di consumare l’energia da essi prodotta. Nonostante nel diritto previgente esistesse già un obbligo di ritiro, ma non un obbligo (totale) di immissione, in taluni casi il consumo proprio dell’energia prodotta era de facto negato ai gestori di impianti. Ciò in quanto i gestori di rete conteggiavano come immessa in rete tutta l’energia prodotta, anche quando essa era stata consumata nel luogo di produzione, senza essere stata fisicamente immessa nella rete (di distribuzione). Ora viene esplicitamente messo in chiaro che il consumo proprio è consentito e deve essere considerato nel conteggio tra gestori di rete e gestori di impianti. I flussi di energia puramente «interni» presso un consumatore finale che allo stesso tempo è gestore dell’impianto non vanno più considerati dal punto di vista del gestore di rete; solamente quando viene utilizzata la rete del gestore di rete tra impianto di produzione e consumo non si può più parlare di consumo proprio. Un altro caso di consumo proprio si verifica ad es. quando viene prodotta elettricità con pannelli solari su un immobile in locazione; in questo caso vi è un consumo proprio nonostante l’elettricità sia utilizzata dai locatari e non dal gestore dell’impianto per propri scopi. I flussi di energia tra gestore dell’impianto e consumatori/locatari interessano unicamente queste parti. Ai fini del conteggio tra gestori di rete e gestori degli impianti sono determinanti unicamente i flussi di energia fisici effettivi nella e dalla rete di distribuzione, e non qualsiasi altro valore bilanciato. L’energia effettivamente immessa nella rete di distribuzione e da qui prelevata va rilevata e conteggiata separatamente, e non si effettua alcun saldo tra flussi di energia in entrata e in uscita (net metering).

Naturalmente, come logica conseguenza di questa netta suddivisione tra l’elettricità immessa e quella non immessa, viene riconosciuta una rimunerazione solamente per la quota effettivamente immessa. Ciò si applica illimitatamente anche ai produttori che aderiscono a un sistema di rimunerazione: anche a questi è data la possibilità di usufruire del consumo proprio, con la conseguenza che la quota consumata in proprio non va rimunerata.

Capoverso 3: come già previsto dal diritto previgente, la rimunerazione deve orientarsi ai prezzi di mercato. Il gestore di rete deve versare un importo pari ai costi che risparmia non acquistando in altro modo, più precisamente i costi per l’«energia equivalente». Si intende, con ciò, l’energia qualitativamente equivalente risp. l’energia disponibile nello stesso momento, ovvero l’energia richiesta in un determinato momento, ad es. nelle ore di punta o in caso di penuria. Ciò vale segnatamente per l’elettricità prodotta con energie rinnovabili. Con «equivalente» ai sensi del capoverso 1 non si intende il relativo plusvalore «verde», tanto più che esso può essere negoziato attraverso la garanzia di origine.

Le prescrizioni del capoverso 3 sulla rimunerazione sono da intendersi come standard minimo; a livello di rapporto giuridico si tratta di un contratto, così che le parti rimangono libere di concordare anche tariffe superiori ai prezzi di mercato. Inoltre, le regolamentazioni speciali previste dai sistemi di rimunerazione hanno la priorità sulla regolamentazione generale di cui al capoverso 3. La rimunerazione unica ai sensi dell’articolo 28 che i gestori ricevono per i loro impianti fotovoltaici di piccole dimensioni rappresenta soltanto un pagamento iniziale una tantum. Per l’esercizio successivo regolare la rimunerazione di questi gestori si orienta all’articolo 17 nella misura in cui questi immettono effettivamente l’energia elettrica nella rete.