Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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agli uffici e alle unità esistenti. Dell’assegnazione si occupa il Consiglio federale. Non rientrano in questo coordinamento le perizie delle commissioni LPN, alle quali le autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni si rivolgono direttamente conformemente al capoverso 2.
Capitolo 3: Immissione di energia di rete e sistemi di rimunerazione
Sezione 1: Obbligo generale di ritiro e di rimunerazione
Art. 17
L’articolo 17 regolamenta in maniera generale le condizioni di raccordo basilari per l’energia di rete e vale dunque anche per gli impianti che aderiscono a un sistema di rimunerazione, sempre che non vi siano regolamentazioni derogatorie. Come il vecchio articolo 7 LEne, costituisce dunque la base per la regolamentazione contrattuale tra gestori degli impianti e gestori di rete. Come già previsto dal diritto previgente, questa disposizione sancisce un obbligo di ritiro – e, viceversa, un diritto del gestore dell’impianto all’immissione – e un obbligo di rimunerazione, fatte salve determinate condizioni.
Il riferimento esplicito, nella legge, al consumo proprio costituisce la base per l’autoapprovvigionamento nel settore elettrico, attualmente spesso non possibile seppur auspicato da ampie cerchia. Esso permette di conseguire dei risparmi sui costi di produzione dell’energia elettrica e rappresenta un incentivo ad autoprodurre energia o installare impianti di produzione. Ciò vale in particolare per i potenziali produttori che non usufruiscono di alcuna rimunerazione per l’immissione di elettricità. Pertanto nell’ambito della Strategia energetica, in vista dello sviluppo e del decentramento della produzione di energia e in particolare di elettricità, nonché dell’auspicato aumento dell’autoapprovvigionamento, viene data particolare rilevanza all’obbligo di ritiro e al consumo proprio.
Il capoverso 1 prevede l’obbligo di ritiro da parte del gestore di rete di tutta l’energia offerta nel suo comprensorio. Inversamente, il gestore dell’impianto non è obbligato a vendere al gestore di rete tutta l’energia prodotta. Ecco perché la legge parla di obbligo di ritiro dell’energia offerta.
L’obbligo di ritiro e di rimunerazione è applicabile se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a–c. Tali condizioni valgono parimenti all’interno dei sistemi di rimunerazione, sempre che questi ultimi non prevedano regolamentazioni diverse. Ai sensi della lettera a, il gestore dell’impianto è tenuto ad adempiere a proprie spese ai requisiti tecnici per l’immissione e deve garantire la sicurezza dell’esercizio. Oltre a questi requisiti pratici, la lettera c autorizza il Consiglio federale ad assoggettare l’obbligo di ritiro a ulteriori requisiti minimi, segnatamente di natura ecologica ed energetica. In tal modo i principi enunciati agli articoli 1 e 6 possono trovare attuazione in sede di ordinanza, il che garantisce una produzione di energia efficiente e rispettosa dell’ambiente. In questo caso sarebbe pensabile ad es. un’esclusione dall’obbligo di ritiro dell’elettricità prodotta da biogas ricavato da olio di palma, oppure l’obbligo di impiegare integralmente il calore nella produzione di elettricità da impianti termici alimentati con combustibili fossili, finora l’unica condizione di ritiro dell’energia prevista dalla legge. Il requisito dell’immissione regolare di elettricità da energie fossili ai sensi della lettera b era già presente nel diritto previgente e permette ai gestori di rete di coordinare i propri piani relativi a produzione e capacità. Nel caso delle energie rinnovabili, in conformità anche in questo caso con il diritto vigente, si rinuncia a questo requisito, poiché la produzione dipende nel caso specifico da fattori climatici e naturali.