Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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il consumo proprio. L’articolo 19 getta le basi per un’altra eccezione – oltre al consumo proprio – al principio dell’immissione integrale (tramite il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità): il cosiddetto «splitting». Con lo splitting, soltanto parte della produzione confluisce nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (a una tariffa garantita), mentre la rimanente produzione è venduta sul mercato libero. Lo splitting rende però complicata e onerosa l’attuazione del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Pertanto non dovrebbe essere possibile a qualsiasi condizione, quasi à la carte, ma soltanto laddove vi sia un rapporto accettabile tra vantaggi (in termini di produzione) e onere (per il sistema).

Lo splitting sarà pertanto possibile soltanto nei casi e con le premesse previsti a tal fine dal Consiglio federale. È pensabile, ad esempio, che lo splitting sia consentito soltanto per determinati tipi di impianti che abbiano dimensioni minime, che una parte non trascurabile della produzione rientri nel sistema di immissione di elettricità e che si pongano dei limiti alla flessibilità temporale per modifiche/cambiamenti. Non sarà possibile nessuno splitting «incontrollato» prima che il Consiglio federale abbia emanato delle prescrizioni. Art. 20 Contingenti di tecnologia fotovoltaica

La nuova LEne abolisce non soltanto il tetto massimo complessivo nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, ma anche i cosiddetti tetti parziali. Per il fotovoltaico, tuttavia, al beneficio di un’evoluzione sostenibile del settore e dei costi complessivi non è opportuno mettere a disposizione mezzi illimitati, che vanno invece circoscritti mediante contingenti annui. La limitazione concerne dunque questi mezzi, non lo sviluppo auspicato di nuovi impianti, benché i contingenti debbano orientarsi agli obiettivi di sviluppo. Parallelamente ai contingenti continuerà ad esserci, in questo settore, una lista d’attesa.

I contingenti dovranno essere suddivisi in maniera relativamente regolare sull’arco degli anni, affinché nel 2020, 2035 e 2050 lo sviluppo di nuovi impianti abbia raggiunto il valore indicativo per l’anno di riferimento.

L’articolo 2 non definisce nessun obiettivo (intermedio) di incremento della produzione per le singole tecnologie – ad eccezione della forza idrica. Ciò nondimeno, l’obiettivo globale si orienta a valori parziali per le singole tecnologie. Il valore indicativo definito qui per il contingentamento del fotovoltaico non corrisponde alle aspettative di sviluppo del fotovoltaico nel suo insieme. Il valore indicativo è riferito soltanto allo sviluppo di nuovi impianti al beneficio di un sostegno finanziario (sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e aiuti agli investimenti). Parallelamente sussistono però anche impianti e produzione sul mercato libero (o con consumo proprio). Lo sviluppo del fotovoltaico dovrà, pertanto, essere complessivamente molto maggiore rispetto al valore indicativo.

Art. 21 Tasso di rimunerazione

Il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità prevede un tasso fisso (che dipende dalla produzione) per l’intero periodo di rimunerazione definito, conferendo sicurezza all’investimento e favorendo in tal modo le energie rinnovabili. La rimunerazione secondo l’odierna LEne dovrebbe consentire di coprire i costi (da qui rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione di elettricità, RIC), benché l’obiettivo non sia coprire in tutti i casi i costi. I tassi di rimunerazione vanno piuttosto orientati ad impianti di riferimento (tecnicamente efficienti ed economici sul lungo periodo).

Anche la nuova LEne richiama il principio degli impianti di riferimento; per determinati impianti il tasso di rimunerazione potrà eccezionalmente essere definito nel singolo caso (cpv. 4). Ciò si giustifica solamente per i grandi impianti talmente specifici da essere