Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 92Fedlex · Rapporto esplicativo
difficilmente categorizzabili (come impianti di riferimento). Il Consiglio federale circoscriverà questi casi; in particolare definirà le tecnologie di generazione, categorie e classi di prestazione per le quali è opportuna una considerazione peculiare, se quest’ultima è facoltativa od obbligatoria e se il tasso di rimunerazione può essere maggiorato, e se sì, di quanto. Eccezion fatta per i casi designati dal Consiglio federale, non sussiste alcun diritto ad una considerazione peculiare.
Frattanto sono emersi tre tipi definizione di tassi di rimunerazione: il caso classico è rappresentato dai a) tassi che il Consiglio federale ha definito o definirà (già oggi numerosi: per le singole tecnologie e categorie; composti da elementi e bonus di vario genere, secondo l’anno di messa in servizio ecc.), b) disposizione singola in casi eccezionali e c) con l’introduzione del regime delle aste, anche la possibilità di definire il tasso attraverso aste (cpv. 5 e art. 24).
Come già per il diritto previgente, il principio secondo cui il tasso di rimunerazione di un impianto rimane invariato (cpv. 2) non è assoluto. L’aliquota potrà variare annualmente ad es. in base alla prestazione equivalente, e la forza eolica sarà soggetta a un particolare meccanismo di adeguamento. Anche i tassi di rimunerazione degli impianti che già partecipano al sistema devono poter essere adattati in maniera generale (cpv. 1 lett. e), seppur eccezionalmente – poiché non conformi al sistema – (guadagni o perdite eccessivi).
Da questi adeguamenti eccezionali vanno distinti quelli assolutamente regolari – per i nuovi impianti che aderiscono al sistema di immissione di elettricità (cpv. 3 lett. d). La rimunerazione pluriennale deve corrispondere ai costi al momento dell’adesione. In primo piano vi sono adeguamenti mirati, praticamente ad hoc, basati su nuovi calcoli (lett. c); per questi ultimi va tenuto conto segnatamente dei costi del capitale (WACC, weigthed average cost of capital). In alternativa il Consiglio federale può anche prevedere una diminuzione automatica dei tassi di rimunerazione (per i nuovi impianti che aderiscono al sistema) così che per le nuove aliquote non siano necessarie modifiche regolari delle ordinanze.
In futuro non si dovrà più necessariamente raggiungere la copertura dei costi (per gli impianti di riferimento); la rimunerazione dovrà piuttosto essere orientata al prezzo di costo.
Art. 22 Rimunerazione generale e rimunerazione in caso di produzione pilo-
tabile
Gli impianti a produzione pilotabile godono di una certa flessibilità sui periodi di immissione di elettricità in rete. Ciò concerne in primo luogo le centrali a biomassa e idroelettriche in grado di frenare o aumentare la prestazione secondo la disponibilità di substrato o acqua. La regolamentazione di cui al capoverso 2 si propone di creare incentivi per un uso avveduto di questa flessibilità. In particolare, ha più senso immettere più elettricità in rete quando la produzione di altre centrali è limitata o il consumo di elettricità è particolarmente elevato. Inversamente, deve valere la pena ridurre l’immissione a fronte di un fabbisogno di elettricità inferiore e quando altre centrali non pilotabili hanno una produzione elevata (ad es. per il forte insoleggiamento o il forte vento). È però anche possibile considerare in maniera adeguata limitazioni pilotabili della prestazione o addirittura depositi di transito locali per impianti a produzione variabile (vento, sole).
Questo tipo di incentivo può essere definito attraverso un sistema di bonus e malus basato, ad esempio, sui prezzi dell’elettricità sul mercato spot. La produzione pilotabile può anche servire per ridurre l’energia di compensazione, poiché è facilmente prevedibile e può compensare fluttuazioni impreviste di altre unità di produzione. Ciò va incentivato, ad es.