Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

L’avamprogetto è nel complesso convincente, sebbene non vi sia l’impellente necessità di codificare i requisiti federali minimi (Inspektorat ZH).

L’orientamento generale del progetto – inserire nel Codice civile i requisiti minimi prescritti dal diritto federale per la celebrazione degli atti pubblici – è meritevole di approvazione. Chi oggi legge il dettato dell’art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC viene in effetti fuorviato: la citata norma prevede infatti la facoltà per i Cantoni di stabilire come attuare la celebrazione degli atti pubblici nel proprio territorio. Nel frattempo, però, la situazione giuridica reale è cambiata: nel corso degli ultimi decenni il Tribunale federale ha limitato la libertà dei Cantoni di legiferare in merito ad alcune materie importanti, prescrivendo per la procedura di documentazione requisiti federali minimi di diritto non scritto. Nell’interesse della chiarezza e della certezza del diritto per i cittadini, ma anche per le autorità incaricate dell’applicazione del diritto, queste norme dovrebbero essere chiaramente formulate nella legge (Uni LU).

Indifferenza

Il progetto presentato non apporta alcun particolare vantaggio né svantaggi (AR).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, BE, FR, GE, GL, JU, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

A condizione che la Confederazione sostenga l’avamprogetto, deve essere condotta un’analisi approfondita delle attuali norme cantonali sull’ordinamento notarile e prevista l’elaborazione, a cura di una commissione di esperti, di un nuovo disegno di legge concernente una normativa federale autonoma sul notariato (BN); revisione completa delle disposizioni in materia di celebrazione degli atti pubblici con il coinvolgimento di esperti delle norme pertinenti e della prassi notarile (NPBS); formulazione della normativa, dando mandato ai Cantoni di strutturare le proprie leggi cantonali in modo che contemplino i requisiti minimi prescritti dal diritto federale (NBS, Vischer).

Il progetto legislativo deve essere abbandonato perché è inadeguato, paralizza qualsiasi possibilità di sviluppo della normativa sugli atti pubblici a livello cantonale, favorisce il livellamento verso il basso e indebolisce la funzione di salvaguardia svolta dall’atto pubblico (Unil).

Validità del diritto vigente

Il diritto vigente – compresa la ripartizione tra Confederazione e Cantoni dei compiti legati alla celebrazione degli atti pubblici, unitamente alla giurisprudenza del Tribunale federale – ha dimostrato la propria validità; va respinta qualsiasi limitazione delle competenze cantonali (FR, GE, TI, UR; PPD, PLR; FSN, Uni BE, Uni GE) e la compromissione del notariato latino (FR).

La codificazione dei requisiti federali minimi per la celebrazione degli atti pubblici, riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza – non richiesta da nessuno (PLR) – non è indispensabile (SO, TG; PPD, PLR; FSN, FNS), perché queste prescrizioni, in quanto disposizioni ovvie, sono già state recepite nelle rispettive norme cantonali sul notariato (SO; PPD; FSN, Uni BE), ad esempio l’obbligo di fornire informazioni giuridiche, l’obbligo di imparzialità e di verità (SO). Il diritto cantonale in materia di atti pubblici non dà adito ad alcuna critica (PLR). Nell’ottica di snellire il più possibile il CC, è superfluo emanare gli articoli 55–55m tit. fin. CC (PPD).

Il notariato in Svizzera è caratterizzato da un elevato standard qualitativo e non necessita di requisiti minimi prescritti dal diritto federale. Il notariato, fondato sul diritto cantonale, funziona affidabilmente e già oggi gli atti notarili rilasciati da un Cantone sono riconosciuti ed eseguiti senza difficoltà in altri Cantoni, come ad esempio gli atti riferiti a semplici certificazioni o a contratti successori, ma anche i verbali di assemblee