Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine
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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151
nell’ambito del diritto societario e del registro di commercio e addirittura gli atti come i contratti di trasferimento del patrimonio con cui vengono trasferiti immobili ubicati fuori Cantone (Vischer).
I destinatari dei requisiti minimi proposti non sono cittadini che richiedono una consulenza legale, bensì persone altamente qualificate, che possiedono un diploma di laurea o hanno frequentato un tirocinio con un percorso di formazione equiparabile, e non necessitano quindi di questo «prontuario di norme giuridiche» (WNV).
Incertezza giuridica dovuta alla difficoltà di delimitare le competenze tra diritto federale e cantonale
Il diritto cantonale continuerebbe a essere applicato parallelamente ai requisiti minimi codificati. Questa situazione desta preoccupazione, soprattutto se dovessero verificarsi in misura crescente problemi di delimitazione delle competenze di non facile soluzione (GL, TI, VD). Vi sarebbe un confuso sovrapporsi di norme federali e cantonali sulla procedura di documentazione che complicherebbe l’esecuzione di procedure notarili chiare e comprensibili da parte del pubblico ufficiale; sarebbe inoltre compromessa l’attività di controllo del corretto funzionamento delle procedure notarili da parte delle autorità cantonali di vigilanza, oltre ad essere soprattutto indebolita la certezza del diritto a discapito della clientela che si avvale dei servizi notarili e delle autorità del registro (Uni BE). L’avamprogetto accresce l’incertezza giuridica (GE, VD; Uni BE), segnatamente a causa di norme imprecise (VD). Sebbene la codificazione dei requisiti federali minimi per la celebrazione degli atti pubblici vada di per sé approvata, l’avamprogetto non riesce a garantire l’auspicata certezza del diritto. Nello specifico, la normativa sull’imparzialità è troppo sommaria mentre le disposizioni concernenti l’obbligo di fornire informazioni giuridiche e l’obbligo di verità sono lacunose (VS). Sussistono dubbi in merito al fatto che il progetto faccia riferimento a tutti gli atti pubblici e non invece unicamente all’attestazione pubblica di dichiarazioni di volontà (TI). L’avamprogetto non chiarisce se le disposizioni che vanno al di là dei requisiti minimi richiesti dal diritto federale siano di competenza dei Cantoni o debbano essere oggetto di un’ordinanza del Consiglio federale; a tal proposito andrebbe definita con una legge federale una ripartizione più precisa dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (JU).
La codificazione dei requisiti minimi è a priori inattuabile e inadatta
La giurisprudenza del Tribunale federale non dispone di una definizione chiara ed univoca dei requisiti federali minimi per la celebrazione degli atti pubblici. L’avamprogetto si rifà inoltre ai principi affermati da una sola parte della dottrina, mentre altri autori sono in parte nettamente contrari (VD).
I requisiti minimi concernenti gli obblighi professionali dei pubblici ufficiali rogatori sono a priori poco adatti ad essere codificati. La giurisprudenza, operando con la necessaria flessibilità, può definire standard minimi adattati al caso specifico, mentre la legislazione, in quanto attività normativa di carattere generico e astratto, non è in grado di farlo (Uni BE).
Livellamento verso il basso
Se i requisiti minimi per la celebrazione degli atti pubblici venissero codificati, il Tribunale federale sarebbe fortemente vincolato alla nuova legislazione e non vi sarebbe spazio sufficiente per lo sviluppo delle norme. Portando il ragionamento alle estreme conseguenze, il livellamento verso il basso determinerebbe la sola esistenza di requisiti minimi (FSN, Uni BE).
Una normativa federale esaustiva sugli atti pubblici invece dei requisiti minimi
Sancire con una norma i requisiti federali minimi riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per la celebrazione degli atti pubblici non è compatibile con l’obiettivo di unificare il diritto di procedura perseguito dal codice di procedura civile svizzero. È pertanto evidente come anche la normativa sulla celebrazione degli atti pubblici debba essere disciplinata con una legge federale esaustiva autonoma (GL).