Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine
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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151
Uso continuato dello stesso supporto
Oggi in nessun ambito si lavora utilizzando sempre lo stesso supporto; questo perché quando le parti leggono un testo in proprio o ad alta voce desiderano trovarsi dinanzi un documento cartaceo (FSN). Da un punto di vista puramente quantitativo, si potrà parlare di continuità del supporto nel lavoro quando i Cantoni non solo consentiranno la comunicazione elettronica ma la renderanno anche obbligatoria (FSN). Il cambiamento del supporto che si riscontra oggigiorno non è poi nemmeno così penalizzante (AR, SO). Talvolta tra la rappresentazione sullo schermo e la stampa cartacea si rilevano inspiegabili differenze (GE).
Fintantoché nell’ambito privato vi sarà la necessità di mettere a disposizione delle parti esemplari cartacei, cosa che a ragione durerà ancora per decenni, sarà inevitabile passare da un supporto all’altro (BN). L’atto originale redatto in forma cartacea e quello elettronico dovranno necessariamente coesistere per un lungo periodo. Si pensi ad esempio alla necessità di ricorrere d’urgenza a un notaio che celebri le ultime volontà di una parte in ospedale. È difficile immaginare che in una situazione di questo tipo si possa redigere un atto pubblico in forma esclusivamente elettronica (CNN).
Oggetto e portata dell’avamprogetto
Sarebbe necessaria una legge federale esaustiva sulla celebrazione degli atti pubblici (BE). L’avamprogetto non contribuisce all’affermazione della celebrazione dell’atto pubblico in forma elettronica (Uni BE).
La funzione di coordinamento della Confederazione consiste unicamente nel definire le necessarie basi tecniche e la relativa applicazione; questo non al fine di creare un codice procedurale univoco ma per consentire una gestione unitaria degli atti elettronici nell’ambito dei registri. Per realizzare un atto pubblico su supporto elettronico non è del resto richiesto alcun altro requisito formale. L’ammissibilità di fondo è rinvenibile già nel disposto dell’articolo 14, capoverso 2bis CO. Il progetto legislativo dovrebbe limitarsi alla necessità di introdurre e promuovere la comunicazione elettronica (FSN).
3.4 Considerazioni di carattere sostanziale
Sistematicità
Va chiarito se il titolo finale del CC sia la collocazione ideale delle nuove norme; sarebbe meglio verificare la possibilità di disciplinare le disposizioni federali sugli atti pubblici in una norma autonoma (AR, OW, ZH; Uni BE) o in una particolare sezione del CC o del CO (AR). La presente normativa non deve essere recepita nel titolo finale del CC (BS), dove rappresenta un corpo estraneo (FNS), ma essere inserita nella parte principale del codice civile, dove all’istituto della certificazione degli atti pubblici sarebbe attribuita maggiore dignità e importanza di quanto accadrebbe se queste norme fossero relegate in un «disordinato retrobottega dell’architettura legislativa». La collocazione più appropriata di queste norme sarebbe in coda alle disposizioni sul registro fondiario, ossia nel nuovo articolo 978 segg. CC (BS).
Vi sono buoni motivi a sostegno della regolamentazione della normativa nel titolo finale del CC. Non è infatti inconsueto che le norme procedurali di diritto pubblico che fanno riferimento al diritto civile siano contemplate nel CC o nel CO, ad esempio le disposizioni concernenti la protezione dei minori e degli adulti, il registro fondiario o il registro di commercio (Inspektorat ZH).
Normativa federale sugli atti pubblici
Anche se la codificazione dei requisiti minimi incontrerà pareri favorevoli, resterà da verificare se – creando le necessarie basi costituzionali – non sia opportuno emanare una legge federale sul notariato. Si tratterebbe di una logica conseguenza, considerato che sia il codice di procedura civile, sia il codice di procedura penale sono già disciplinati a livello federale (BL).