Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 7 pagine

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Commento Disegno OSISpo del 6.3.2012 pagina 3

1.3 Soluzione scelta per la regolamentazione a livello inferiore a quello di legge

Il disegno relativo all’OSISpo persegue tre obiettivi:

– evitare un’eccessiva regolamentazione;

– evitare ridondanze (nel diritto federale tutto deve essere regolato una sola volta);

– disciplinare conformemente al livello (ovvero al livello minimo dell’atto normativo richiesto

dal principio di legalità e nel contempo rispondente alla sistematica del diritto generale sulla protezione dei dati).

Ciò comporta che le disposizioni per le quali il diritto federale in materia di protezione dei dati prevede l'ufficio quale livello di regolamento per il trattamento (art. 21 OLPD) - in particolare la descrizione dei campi di dati e delle unità organizzative che vi hanno accesso - devono essere previste in regolamenti per il trattamento anche nell’ambito dello sport. Quanto in parte disciplinato attualmente nell’allegato all’ordinanza del 30 ottobre 2002 sulla banca dati nazionale per lo sport (OBDNS; RS 415.051.1) deve dunque essere disciplinato in modo nuovo nei regolamenti sul trattamento conformemente al livello previsto, cioè quello di ufficio. Definire in un’ordinanza del Consiglio federale campi di dati che possono o devono essere adattati ad ogni modifica di un sistema d’informazione non è adeguato. Non c’è motivo concreto per regolare il trattamento dei dati nel campo dello sport diversamente da quanto avviene nel resto dell’Amministrazione federale.

1.4 In merito alla struttura

In una prima sezione di carattere generale l’OSISpo contiene le disposizioni di carattere generale valide per tutti i sistemi d’informazione, ovvero l’indicazione di chi gestisce i sistemi e dell’accesso agli stessi (autorizzazione al trattamento sotto forma di rimando al regolamento per il trattamento).

Nelle sezioni successive segue la regolamentazione specifica per ciascuno dei diversi sistemi, mantenendo all’interno di tutte le sezioni la stessa struttura (ove non ci sia niente da regolamentare o ciò sia stato fatto a livello di legge manca la parte o l’articolo sull’argomento):

– scopo del sistema d’informazione;

– oggetto del sistema d’informazione (descrizione dettagliata dei dati raccolti);

– collegamenti e se del caso scambi con altri sistemi d’informazione;

– conservazione dei dati;

– archiviazione e distruzione dei dati.

Per facilitare l’orientamento il progetto contiene una suddivisione in sezioni rispondente ai citati sistemi d’informazione dell’UFSPO con i relativi titoli, che garantisce la necessaria chiarezza dell’atto normativo.

2. Commento alle singole disposizioni

2.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Ingresso

A proposito dell’ingresso si rimanda a quanto detto ai punti 1.1 e 1.2.

Articolo 1

La LSISpo regola soltanto i due sistemi d’informazione previsti nell’art. 1 cpv. 1 lettere a – b OSISpo. Si rivela pertanto necessario regolare a questo livello tutti i sistemi d’informazione