Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 7 pagine
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Commento Disegno OSISpo del 6.3.2012 pagina 5
gli studi, o iniziare una formazione di allenatore, sulla base dei titoli ottenuti e deve poter dare informazioni precise sulle qualifiche acquisite.
Articolo 6
Per l’archiviazione e la distruzione dei dati si fa riferimento alle norme di carattere generale della legge federale sull’archiviazione (RS 152.1).
2.3 Sezione 3: Sistema d’informazione per i dati medici
Anche per il sistema d’informazione per i dati medici la legge regola il contenuto (art. 14 LSI-Spo), la raccolta (art. 15 LSISpo) e la comunicazione (art. 16 LSISpo) dei dati, per cui la O-SISpo non contiene regole su questi temi.
Articolo 7
L’accesso a questi dati è limitato alle persone attive nei settori medicina dello sport, psicologia dello sport, fisioterapia dello sport e fisiologia dello sport, che hanno assolutamente bisogno di tali informazioni per il proprio lavoro. Sono inoltre autorizzate all’accesso nel quadro dell’art. 4 della LSISpo le persone incaricate di compiti di manutenzione.
Articolo 8
Il periodo di conservazione decennale corrisponde all’ultimo periodo del primo capoverso dell’art. 6 LSISpo. Ad ogni modo, una persona deve avere la possibilità di far eliminare dal sistema anche prima tali dati raccolti su base volontaria o di farli conservare ancora più a lungo (ad esempio perché continua a praticare sport di prestazione).
Articolo 9
Per l’archiviazione si fa riferimento alle norme di carattere generale della legge federale sull’archiviazione (RS 152.1).
2.4 Sezione 4: Banca dati centrale degli indirizzi
Articoli 10 e 11
Dagli scopi di una banca dati centrale degli indirizzi si evince che si tratta più propriamente una banca dati ausiliaria per gli altri sistemi d’informazione. Di conseguenza essa contiene essenzialmente dati necessari per lo svolgimento dell’attività gestionale dell’UFSPO.
Articolo 12
Una banca dati centrale ha senso solo se i dati relativi agli indirizzi che contiene possono essere utilizzati dagli altri sistemi d’informazione, perché in tal modo si garantisce che l’UFSPO possa contare su un indirizzario sempre aggiornato. Pertanto l’art. 12 OSISpo contiene regole sulla connessione della banca di dati con altri sistemi d’informazione.
Articoli 13 e 14
Le regole sulla conservazione si basano su un criterio temporale. Per le raccolte di dati di persone non sottoposti ad alcun trattamento nel corso di cinque anni si può presupporre che l’ulteriore conservazione non sia più giustificabile alla luce del principio della proporzionalità (art. 4 cpv. 2 LPD). Il collegamento al momento dell’ultimo trattamento consente un'archiviazione automatica dei dati. Anche se semplici dati relativi agli indirizzi sono probabilmente privi di interesse archivistico, la legge federale sull’archiviazione impone che essi vengano offerti all’Archivio federale.