Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 7 pagine
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Commento Disegno OSISpo del 6.3.2012 pagina 4
utilizzati. Per quanto riguarda le basi legali formali dei sistemi d’informazione citati nell’art. 1 cpv. 1 let c-e si rimanda al punto 1.2.
Come accennato al punto 1.1, le attività terapeutiche e cliniche del servizio medico
dell’UFSPO sottostanno all’ordinamento sanitario del Cantone di Berna. Oltre alle disposizioni della Confederazione vanno osservati gli obblighi in esso previsti in relazione al trattamento di dati personali dei pazienti.
Articolo 2
Si rimanda a quanto detto al punto 1.3. La necessità di emanare un regolamento per il trattamento deriva direttamente dall’art. 21 OLPD. Ognuno dei sistemi d’informazione regolati nell’ordinanza soddisfa almeno uno dei criteri dell’art. 21 cpv. 1 let. a, c, oppure d OLPD.
Articolo 3
L’indicazione del nome di chi gestisce le raccolte di dati costituisce il presupposto per
l’esercizio del diritto d’accesso dei cittadini interessati a norma dell’art. 8 della legge federale sulla protezione dei dati.
Articolo 4
Si regolano i criteri in base ai quali i collaboratori dell’UFSPO hanno accesso alle collezioni di dati dei sistemi d’informazione. Inoltre hanno accesso ai dati del sistema nazionale
d’informazione nel campo dello sport tramite procedura di richiamo le autorità e le organizzazioni citate nell’art. 11 della LSISpo.
2.2 Sezione 2: Sistema nazionale d’informazione per lo sport
Gli art. 8 e 9 LSISPo descrivono in maniera sufficiente rispettivamente scopo e contenuto dei sistemi d’informazione. Anche la raccolta (art. 10 LSISpo) e la comunicazione dei dati (art. 11 LSISpo) sono regolati a sufficienza già a livello di legge. Pertanto la OSISpo non contiene ulteriori disposizioni in merito a questi temi.
Articolo 5
Riguardo alla conservazione di dati personali, in linea di principio si parte dal presupposto che le persone vogliano o debbano essere registrate nel sistema nazionale d’informazione per tutta la durata della loro vita attiva da sportivi. Ci sono persone attive per decenni come quadri G+S che contemporaneamente o in altri periodi della loro vita praticano sport di prestazione o sport per gli adulti, traendo vantaggio da attività ed esperienze pregresse
nell’ambito dell’istituzione.
In considerazione del principio della proporzionalità nella legislazione sulla protezione dei dati (art 4 cpv. 2 LPD), l’età di 70 anni può essere effettivamente vista come il momento in cui non è più giustificato continuare a conservare senza un motivo preciso i dati personali. I dati personali devono rimanere nella banca dati ed essere eliminati solo a partire dai 70 anni se non sono più stati elaborati per 5 anni (art. 4 cpv. 2 OSISpo).
Per diverse raccolte di dati è necessaria una soluzione differenziata: ad esempio i dati penali necessari per motivare una decisone relativa a rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro «Gioventù + Sport» vanno eliminati nel momento in cui vengono eliminati dal casellario giudiziale su richiesta della persona interessata.
La conservazione delle qualifiche ottenute presso una scuola universitaria come docente o esperto di sport ha una giustificazione concreta, dato che c’è chi dopo un’interruzione di una certa durata (ad es. maternità o assenze dovute a incidenti) intende proseguire o riprendere