Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 7 pagine
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Commento Disegno OSISpo del 6.3.2012 pagina 6
2.5 Sezione 5: Sistema d’informazione amministrativo della Scuola universitaria federale dello sport
Il sistema d’informazione amministrativo della Scuola universitaria federale dello sport presenta un contesto analogo a quello della banca dati centrale degli indirizzi. Una parte delle informazioni riguardanti gli studenti rientra per legge nel complesso di dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport (art.9 let a, b, g, h LSISpo).
Articoli 15 e 16
Per il sistema d’informazione amministrativo della Scuola universitaria federale dello sport – che è più propriamente una banca dati ausiliaria – scopo e oggetto devono essere regolati nella OSISpo.
Articolo 17
I dati relativi ai docenti devono poter essere confrontati e scambiati con quelli del sistema d’informazione sul personale, visto che la contabilità degli stipendi dipende dal grado di occupazione.
I dati degli studenti devono poter essere scambiati con il sistema d’informazione per la fatturazione per poter addebitare le tasse semestrali e altri costi.
Articolo 18
In via di principio i dati dovrebbero essere conservati per cinque anni a partire dal loro ultimo trattamento, che di regola dovrebbe corrispondere con la fine di una formazione. Fanno eccezione i dati relativi ai titoli d’istruzione conseguiti, che dovrebbero essere conservati per tutta la normale durata della vita lavorativa di una persona. In tal modo si garantisce che tali dati siano disponibili per la persona interessata, ad esempio nel quadro di una richiesta d’impiego, anche nel caso in cui avesse smarrito i diplomi originali.
Articolo 19
Per l’archiviazione si fa riferimento alle norme di carattere generale della legge federale sull’archiviazione (RS 152.1).
2.6 Sezione 6: Sistema d’informazione per la gestione di edifici e impianti
Articoli 20 e 21
Per il sistema d’informazione per la gestione di edifici e impianti lo scopo e l’oggetto devono essere regolati nella OSISpo. Le regole si fondano sull’art. 57l LOGA.
Articolo 22
Lo scambio automatico con il sistema d’informazioni per la fatturazione è necessario per poter fatturare automaticamente le prestazioni registrate presso terminali e distributori automatici tramite il badge.
Articoli 23 e 24
I dati devono essere conservati fino a cinque anni dopo l’ultimo trattamento.
Per l’archiviazione si fa riferimento alle norme di carattere generale della legge federale sull’archiviazione (RS 152.1).