Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 7 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Commento Disegno OSISpo del 6.3.2012 pagina 7

2.7 Sezione 7: Partecipazione alle spese

Articolo 25

In linea di massima si dovrebbe restare su quanto attualmente concordato con i Cantoni, che partecipano con un importo fisso di 4000 franchi ed un importo variabile fra i 300 e i 5300 franchi annui (a seconda del numero e dell’importo delle offerte G+S conteggiate) alle spese per la banca dati nazionale dello sport. In tal modo si arriva ad una partecipazione totale alle spese per circa 150 0000 franchi, somma piuttosto bassa a fronte dei circa 3 milioni di franchi necessari per gestione, manutenzione, esercizio e sviluppo della banca dati.

Si propone che il DDPS stabilisca in un’ordinanza sugli emolumenti sia la somma forfettaria per l’accesso al sistema sia un importo basato sulle offerte svolte. In un primo momento si pensa di riscuotere una tassa forfettaria di 4000 franchi e un contributo di 1 franco per ogni corso, campo o offerta della formazione dei quadri svolti. Sulla base delle cifre relative al 2011 ciò rappresenta una somma globale di 156 389 franchi per tutti i Cantoni. I limiti massimi che il Dipartimento deve rispettare anche in futuro per la determinazione degli emolumenti sono invece stabiliti nella presente ordinanza. In considerazione delle tasse nominalmente molto basse sembra giustificata una certa generosità nella determinazione di tale quadro normativo.

2.8 Sezione 8: Disposizioni finali

Articolo 26

L’attuale ordinanza sulla banca dati nazionale dello sport (BDNS) deve essere abrogata.

Per il momento non si è rilevato il bisogno di procedere alla modifica di altre ordinanze.

* * *

*