Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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rebbe necessario aumentare l’aliquota dell’IVA dello 0,3 per cento. Mediante una combinazione con tagli alle uscite, l’aumento dell’aliquota risulterebbe minore. Questa misura di controfinanziamento esige una modifica della Costituzione e quindi sottostà al voto del Popolo;

• rinuncia temporanea alla compensazione degli effetti della progressione a

freddo: con questa variante si rinuncia alla compensazione degli effetti della progressione a freddo nell’ambito dell’imposta federale diretta, fino al raggiungimento di un’evoluzione del rincaro del 5,8 per cento. Successivamente le deduzioni e le tariffe dell’imposta federale diretta verrebbero nuovamente adeguate annualmente al tasso di rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo. Uno svantaggio della rinuncia temporanea alla compensazione degli effetti della progressione a freddo è costituito dal fatto che il controfinanziamento non potrebbe essere garantito immediatamente in misura sufficiente. A seconda dell’andamento del rincaro, nei primi anni dopo l’entrata in vigore la misura non genera infatti ancora mezzi sufficienti cosicché, per rispettare il principio del freno all’indebitamento, all’inizio sono necessari maggiori riduzioni a livello di uscite.

Queste due varianti a complemento della riduzione delle uscite si differenziano tra l’altro in relazione ai loro effetti di ridistribuzione: un aumento dell’imposta sul valore aggiunto grava, in termini relativi, in particolare sulle economie domestiche a basso reddito. La mancata compensazione della progressione a freddo concerne invece in misura molto maggiore le economie domestiche abbienti.

8 Altri modelli esaminati, ma respinti

8.1 Splitting

8.1.1 In generale

Per quanto riguarda l’imposizione congiunta con splitting, il matrimonio è considerato come nel sistema vigente una comunità economica e pertanto costituisce anche nell’ottica fiscale un’unità. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Mentre nel caso dello splitting totale il reddito comune è tassato all’aliquota equivalente alla metà del reddito complessivo (divisore 2), nel caso dello splitting parziale il divisore corrisponde a una determinata quota superiore al 50 per cento del reddito complessivo. Il divisore è quindi inferiore a 2, ma superiore a 1. Nello splitting totale, i coniugi sono sempre avvantaggiati rispetto ai concubini a parità di reddito complessivo, tranne se i due concubini dispongono esattamente del medesimo reddito. In questo caso il loro onere fiscale corrisponde a quello dei coniugi con reddito complessivo di entità equivalente. Nello splitting parziale, la relazione tra l’onere fiscale di coniugi e di concubini dipende dal fattore di splitting. Più questo fattore di splitting è inferiore e più la ripartizione dei redditi tra i due partner è equilibrata, tanto meno vantaggioso diventa il matrimonio.