Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Introduzione

Causata dal cumulo degli elementi imponibili, la discriminazione di determinati coniugi con doppio reddito o in pensione rispetto ai concubini con doppio reddito o in pensione nell’ambito dell’imposta federale diretta è da tempo oggetto di critiche. Benché a differenza dei concubini i coniugi beneficino di determinate agevolazioni fiscali (tariffa più conveniente, deduzioni riservate alle coppie sposate), a seconda della situazione i coniugi possono risultare penalizzati sotto il profilo fiscale dal fatto che i loro redditi vengono cumulati. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il maggiore onere fiscale di una coppia è superiore al 10 per cento, esso costituisce una discriminazione contraria alla Costituzione.

Dopo la reiezione, nella votazione popolare del 16 maggio 2004, del pacchetto fiscale 2001 e della riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia prevista in tale contesto, la necessità di una riforma dell’imposizione dei coniugi non è scemata. Nell’ottobre del 2006 le Camere federali hanno adottato relative misure urgenti in materia di imposta federale diretta. Nonostante tali misure siano entrate in vigore il 1° gennaio 2008, nell’ambito dell’imposta federale diretta i coniugi con doppio reddito elevato e i coniugi pensionati con reddito medio e alto sono tuttora penalizzati rispetto ai concubini nella stessa situazione economica. Taluni ritengono inoltre vi sia uno squilibrio eccessivo tra l’onere fiscale dei coniugi con doppio reddito e quello dei coniugi con reddito unico.

La realizzazione di un’imposizione dei coniugi interamente compatibile con la Costituzione avrebbe dovuto prevedere, dopo l’adozione di misure immediate, una riforma globale del sistema d’imposizione dei coniugi. In vista di tale riforma fondamentale, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di preparare un decreto federale che permettesse al Parlamento di prendere una decisione di principio al riguardo, stabilendo se continuare a tassare i coniugi congiuntamente oppure introdurre un’imposizione individuale. Nel 2007 è stata svolta una procedura di consultazione inerente a tale cambiamento di sistema. Il testo inviato in consultazione proponeva quattro modelli d’imposizione (imposizione individuale modificata, imposizione congiunta con splitting totale, opzione di tassazione per i coniugi con splitting parziale quale principio, nuova tariffa doppia).

Dalla consultazione è da un lato emerso che l’ampia maggioranza dei partecipanti riteneva indispensabile una riforma dell’imposizione dei coniugi che garantisse quanto possibile un equilibrio tra i carichi fiscali ed eliminasse qualsivoglia forma di penalizzazione dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini nella stessa situazione economica.

In merito alla scelta del futuro sistema di imposizione sono per contro stati formulati pareri molto discordanti, benché nel complesso sia stata espressa una preferenza relativamente netta per l’imposizione congiunta con splitting. I Cantoni e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze si sono espressi quasi all’unanimità a favore dell’imposizione congiunta, privilegiando in tale contesto lo splitting rispetto