Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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alla nuova tariffa doppia. I partiti hanno invece formulato opinioni divergenti. Sei partiti hanno optato per l’imposizione congiunta con splitting o eventualmente con la tariffa doppia (PCC, PEV, PLS, PPD, UDC, UDF), tre partiti per l’imposizione individuale (I Verdi, PCS, PS) e un partito per l’opzione di tassazione (PLR). Anche le organizzazioni (33 delle quali hanno espresso un parere) hanno valutato i modelli in maniera molto differenziata. Sedici organizzazioni hanno scelto l’imposizione congiunta con splitting o con la tariffa doppia, otto l’imposizione individuale, tre l’opzione di tassazione e quattro il modello parentale proposto da Pro Familia.

All’epoca non era dunque possibile individuare una soluzione ampiamente condivisa circa una modifica fondamentale del sistema, dato che i partiti avevano opinioni diverse riguardo al modo in cui il diritto fiscale dovesse tenere conto dei mutamenti demografici e socioeconomici degli ultimi decenni.

In seguito si è pertanto deciso di concentrare gli sforzi sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli. Il 25 settembre 2009 le Camere federali hanno così approvato la legge relativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

1.2 Diritto vigente

1.2.1 L’imposta federale diretta e l’imposizione dei coniugi

1.2.1.1 Principio

Nell’articolo determinante ai fini dell’imposizione dei coniugi (art. 9), la legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD) prevede esplicitamente la tassazione dei redditi cumulati (imposizione congiunta). La famiglia è considerata una comunità economica e pertanto costituisce un’entità anche sotto il profilo fiscale. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Anche i proventi dei figli minorenni, ad eccezione dei redditi da attività lucrativa, sono inclusi nel reddito dei genitori.

La LIFD prevede tre tariffe per l’imposizione delle persone fisiche (sistema a tariffa multipla): l’articolo 214 LIFD contempla infatti una tariffa di base, una tariffa per le persone sposate (tariffa per coniugati) e una tariffa per le persone che vivono in comunione domestica con i figli (tariffa per i genitori). Le tariffe tengono conto delle differenze di capacità economica delle tre categorie di contribuenti. Il reddito complessivo dei coniugi è tassato applicando la tariffa per i coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD). Ai coniugi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale si applica la tariffa per i genitori (art. 214 cpv. 2bisLIFD), che in sostanza consiste nel dedurre 251 franchi per figlio dall’ammontare dell’imposta ottenuto applicando la tariffa per i coniugi.

A differenza delle coppie coniugate coniugi, i concubini sono sempre tassati individualmente: i loro redditi non sono dunque cumulati. In assenza di figli, ciascuno dei concubini è tassato come una persona sola, applicando la tariffa di base. La tariffa per i genitori si applica invece, a seconda della situazione, a uno o a entrambi i

1 RS 642.11