Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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1.2.3 Imposizione dei coniugi nelle legislazioni fiscali cantonali

Dopo la sentenza del Tribunale federale del 1984 in re Hegetschweiler4, i Cantoni hanno adeguato la propria legislazione fiscale apportandovi i correttivi necessari allo scopo di ridurre l’onere fiscale delle coppie coniugate.

Tutte le leggi fiscali cantonali prevedono correttivi a favore dei coniugi, tuttavia secondo modalità assai diverse tra loro:

• sette Cantoni prevedono lo splitting totale (FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE) e altrettanti lo splitting parziale (SZ, SO, SH e GR: divisore 1,9; NW: divisore 1,85; NE: divisore 1,8181; GL: divisore 1,6);

• i Cantoni di Argovia, Berna, Basilea Città, Giura, Lucerna, Ticino, Zurigo e Zugo5 si basano sul sistema della tariffa doppia;

• il Cantone di Vaud applica il sistema del quoziente familiare (imposizione in base alle unità di consumo): per determinare l’aliquota, al reddito complessivo è applicato un divisore che varia in base al numero di componenti della famiglia6;

• tre Cantoni prevedono un altro sistema: si tratta di Uri (che non applica più lo splitting, poiché con aliquote lineari vengono meno gli effetti penalizzanti della progressione), OW (deduzione consistente in una percentuale del reddito netto) e VS (sconto d’imposta).

1.2.4 Confronto tra l’onere fiscale di coniugi e concubini nell’ambito dell’imposta federale diretta

1.2.4.1 In generale

Dal 2008, anno dell’entrata in vigore delle misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi e delle deduzioni per doppio reddito e per coniugati previste in tale contesto, circa 160 000 delle 240 000 coppie di coniugi con doppio reddito interessate (vale a dire il 66 %) non sono più penalizzate rispetto ai concubini nella stessa situazione economica.

4 DTF 110 Ia 7

5 Nel Cantone di Zugo la tariffa per i coniugati corrisponde in pratica a uno splitting totale.

6 I quozienti familiari sono i seguenti: - 1,0 per celibi/nubili, separati, divorziati e vedovi; - 1,8 per le coppie sposate che vivono in comunione domestica (corrisponde allo splitting per i coniugi senza figli); - 1,3 celibi/nubili, separati, divorziati e vedovi che vivono in comunione domestica con figli minorenni, in tirocinio o agli studi totalmente a loro carico. I concubini non hanno diritto a questo quoziente; - 0,5 per ogni figlio minorenne, in tirocinio o agli studi al quale il contribuente provvede interamente.