Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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1.2.4.2 Coniugi tuttora penalizzati sotto il profilo fiscale

La discriminazione nei confronti delle rimanenti 80 000 coppie di coniugi con doppio reddito è stata attenuata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale7, un maggior onere fiscale non superiore al 10 per cento non lede il principio di uguaglianza. Devono tuttora far fronte a un onere fiscale maggiore:

- coniugi con doppio reddito senza figli con un reddito netto da attività lucrativa a partire da 80 000 franchi (ripartizione del reddito da attività lucrativa 50:50) o da circa 110 000 franchi (ripartizione del reddito da attività lucrativa 70:30). Per reddito netto si intende il reddito lordo da attività lucrativa al netto dei contributi sociali (AVS, AI, AD) e delle deduzioni per le spese professionali;

- coniugi con doppio reddito con figli con un reddito netto da attività lucrativa a partire da 120 000 franchi (ripartizione del reddito da attività lucrativa 50:50) o da 190 000 franchi (ripartizione del reddito da attività lucrativa 70:30).

Devono far fronte a un maggior onere fiscale anche i coniugi pensionati con un reddito da pensione a partire da 50 000 franchi (ripartizione del reddito da pensione 50:50) o da 60 000 franchi (ripartizione del reddito da pensione 70:30).

1.2.4.3 Concubini penalizzati sotto il profilo fiscale

Benché abbia stabilito la soglia oltre la quale il maggior onere fiscale dei coniugi debba essere considerato una disparità di trattamento incostituzionale, il Tribunale federale non ha invece mai chiarito dove si situi tale soglia nel caso dei concubini. Confrontando l’onere fiscale dei coniugi e dei concubini si rileva nondimeno quanto segue:

- i concubini con doppio reddito con o senza figli e con un reddito netto da attività lucrativa relativamente basso nonché i concubini pensionati con reddito da pensione modesto sono penalizzati rispetto ai coniugi nella stessa situazione economica. Tale discriminazione colpisce in misura maggiore i concubini senza figli, giacché in presenza di figli uno dei partner beneficia di norma della tariffa per coniugati;

- in genere, vale a dire prescindendo dal reddito netto dell’economia domestica, i concubini con reddito unico con o senza figli sono penalizzati rispetto ai coniugi con reddito unico nella stessa situazione economica: nel caso dei concubini con figli ciò è dovuto in particolare al fatto che questi non possono far valere la deduzione per coniugati, mentre in quello dei concubini senza figli ciò è riconducibile anche all’applicazione di una tariffa meno favorevole. In mancanza di un proprio reddito, il concubino che non esercita un’attività lucrativa non può inoltre far valere nessuna deduzione. Secondo il diritto vigente è escluso il trasferimento al partner professionalmente attivo.

7 DTF 120 Ia 329, consid. 6.