Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine
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concubini con figli (in merito all’imposizione dei concubini con figli si vedano i
n. 1.2.5 e 3.7).
Dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale del 18 giugno 20042 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull’unione domestica registrata, LUD), i partner registrati sono equiparati ai coniugi sotto il profilo fiscale (art. 9 cpv. 1bisLIFD). Le considerazioni concernenti i coniugi si applicano pertanto per analogia anche alle coppie omosessuali registrate.
1.2.1.2 Deduzione per doppio reddito
In forza della nuova deduzione per coniugi con doppio reddito (art. 212 cpv. 2 LIFD), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, dal reddito lavorativo più basso dei due coniugi è dedotto il 50 per cento, ma almeno 8100 franchi e al massimo 13 400 franchi. La deduzione è accordata se i coniugi non sono separati legalmente o di fatto e se ambedue percepiscono un reddito da attività lucrativa.
La deduzione per doppio reddito è concessa non soltanto in caso di attività dipendente dei coniugi ma anche quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro coniuge. In tal caso a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.
1.2.1.3 Deduzione per coniugati
Dal 1° gennaio 2008 le persone spostate beneficiano di una deduzione per coniugati (art. 213 cpv. 1 lett. c LIFD). La deduzione per coniugati è una deduzione fissa di carattere sociale, il cui ammontare è di 2600 franchi, che tiene conto in modo sommario dello stato civile dei coniugi e implica una leggera diminuzione del loro onere fiscale. Combinata con l’aumento della deduzione per doppio reddito, questa deduzione attenua la discriminazione incostituzionale dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini nella stessa situazione economica, ma non per tutti i coniugi con doppio reddito o in pensione.
1.2.2 L’imposizione dei coniugi nella legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Per quanto riguarda l’imposizione dei coniugi e delle famiglie, la legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) si rifà in linea di principio alla LIFD. L’articolo 3 capoverso 3 LAID enuncia il principio secondo cui il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni. Le unioni domestiche registrate di coppie omosessuali sono equiparate ai coniugi (art. 3 cpv. 4 LAID).