Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/77: 07.500 Iniziativa parlamentare. Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate · 12 pagine
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2.4 Nuova normativa proposta
2.4.1 Abrogazione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla vendita a rate anticipate
Poiché le vendite a rate anticipate non hanno sufficiente importanza né sono sufficientemente utilizzate nella pratica, le relative disposizioni del Codice delle obbligazioni vanno soppresse senza essere sostituite (art. 227a–228 CO). Viene così pienamente adempiuta l’iniziativa parlamentare che chiedeva l’aggiornamento del diritto federale sotto il profilo materiale.
2.4.2 Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl)
Alle vendite a rate anticipate si applicano anche gli articoli 3 e 4 della legge contro la concorrenza sleale (LCSl)41. Per quanto concerne la vendita a rate anticipate, questi articoli contengono regole particolari sui metodi di pubblicità e di vendita sleali e su altri comportamenti illeciti nonché sull’incitamento a violare o a rescindere il contratto. In seguito all’abrogazione delle norme sulla vendita a rate anticipate queste disposizioni divengono prive di oggetto poiché vengono a cadere le disposizioni legali imperative su cui si fondano le regole in materia di lealtà. Di conseguenza, vanno abrogate anche le norme della LCSl sugli acquisti a rate anticipate.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Codice delle obbligazioni
Art. 227a–228
Poiché il contratto di vendita a rate anticipate non ha attualmente alcuna importanza pratica, le relative disposizioni degli articoli 227a−228 CO sono abrogate senza essere sostituite. Le attuali disposizioni legali e in particolare le numerose regole imperative sono soppresse dall’entrata in vigore dell’atto abrogativo. Non avendo tali disposizioni alcuna rilevanza nella pratica, si può rinunciare a disposizioni transitorie.
In linea di massima, con l’abrogazione delle vigenti disposizioni gli eventuali contratti di vendita a rate anticipate e in generale tutti i contratti che prevedono il pagamento di una rata anticipata saranno sottoposti alle disposizioni generali di diritto privato del Codice delle obbligazioni. Si tratta soprattutto delle disposizioni sul contratto di vendita secondo gli articoli 184 segg. CO. Possono anche darsi casi di contratti d’appalto o di mandati che prevedono il versamento di anticipi rateali. Rispetto al diritto che il presente progetto intende abolire, le norme di legge che resterebbero in vigore immutate e imperative (p. es. art. 192 cpv. 3, art. 199, art. 370 cpv. 1 in fine, art. 400, art. 404 CO) ampliano la libertà contrattuale (dal profilo dei contenuti del contratto) e l’autonomia delle parti nelle vendite a rate anticipate.
41 RS 241