Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 8 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: J282-1865
1 Punti essenziali della revisione dell’ordinanza
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR, RS 814.012), che concretizza l’articolo 10 (Protezione dalle catastrofi) della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb, RS 814.01), mira a proteggere la popolazione e l’ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti. Essa si applica alle aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali, alle aziende con microrganismi geneticamente modificati o patogeni nonché alle vie di comunicazione sulle quali sono trasportate merci pericolose.
Secondo la dottrina (cfr. Kommentar zu Art. 10 USG, Seiler, marzo 2001, nota a margine 17) e la giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 18 giugno 2008 nella causa «Givisiez», A-5781/2007), gli impianti di trasporto in condotta (gasdotti ad alta pressione e oleodotti) rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 10 LPAmb. Benché l’articolo 1 capoverso 4 lettera a OPIR escluda gli impianti di trasporto in condotta dal proprio campo d’applicazione, nell’ambito della procedura di approvazione dei piani (rapporto di impatto sull’ambiente) l’articolo 7 lettere b e c
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dell’ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC, RS 746.11) rimanda all’OPIR per gli impianti di trasporto in condotta sottoposti a vigilanza federale. Rientrano pertanto nel campo d’applicazione dell’OPIR unicamente gli impianti di trasporto in condotta realizzati o trasformati dopo la sua entrata in vigore. L’OPIR non si applica invece agli impianti più vecchi.
Negli ultimi vent’anni, l’aumento della densità d’insediamento nei pressi di impianti di trasporto in condotta ha accresciuto il rischio di incidenti rilevanti negli impianti esistenti. L’analisi microterritoriale dei rischi praticata oggi nell’ambito dei progetti di approvazione dei piani (progetti di nuove costruzioni, spostamenti di condotte a causa di altri progetti di costruzione) o in relazione a progetti di azzonamento non è più adeguata né sostenibile di fronte a questo rapido sviluppo degli insediamenti. Da soli, gli strumenti della legislazione sugli impianti di trasporto in condotta non consentono di contenere i rischi entro un limite sopportabile a lungo termine. Ai fini di un’esecuzione efficace della protezione dalle catastrofi sull’intero territorio nazionale, tutti gli impianti di trasporto in condotta che possono potenzialmente provocare gravi danni dovrebbero essere soggetti all’OPIR.
Nell’ambito della procedura di controllo e di valutazione secondo l’OPIR, gli impianti di trasporto in condotta devono essere trattati come vie di comunicazione. Ai fini di un’esecuzione efficiente per le autorità e i detentori devono essere ordinate analisi dei rischi solo laddove i rischi lo giustificano. Per gli impianti di trasporto in condotta, soprattutto per i gasdotti ad alta pressione, sussiste su lunghi tratti una certa probabilità, seppur esigua, di gravi danni, come per le vie di comunicazione. Per questo motivo per gli impianti di trasporto in condotta a livello del rapporto è richiesta una valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all’ambiente. Se la probabilità che si verifichi un incidente rilevante con gravi danni è sufficientemente piccola, il detentore non deve elaborare un’analisi dei rischi. Inoltre, il raggio di azione degli impianti di trasporto in condotta forma un corridoio, analogamente alle vie di comunicazione. Gli impianti di trasporto in condotta suscitano quindi conflitti d’interesse paragonabili a quelli delle vie di comunicazione.
1.2 Scopo
La revisione dell’ordinanza mira da un lato a ridurre a un livello sopportabile i rischi degli impianti di trasporto in condotta che possono potenzialmente provocare gravi danni e, dall’altro, a impedire un ulteriore aumento dei rischi mediante un miglior coordinamento tra la pianificazione del territorio e la prevenzione degli incidenti rilevanti per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta potenzialmente oggetto di incidenti rilevanti.
1 La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta disciplina gli impianti con una pressione superiore a 5 bar. Essa si prefigge soprattutto di proteggere dal punto di vista tecnico le condotte e una fascia di 10 m attorno a esse, mentre l’OPIR protegge la popolazione e l’ambiente al di là di tale perimetro. 3/8 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865