Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 8 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: J282-1865
l’inserimento degli impianti di trasporto in condotta nel campo d’applicazione dell’OPIR risulta utile e opportuno dal punto di vista dell’economia pubblica.
Quanto all’onere di esecuzione, durante i prossimi cinque anni circa è atteso un leggero aumento a causa della valutazione dei rapporti e delle analisi dei rischi. Tale aumento dovrebbe poter essere assorbito da un posto di lavoro a tempo determinato, dal 2012 al 2017. Per i Cantoni, invece, l’onere di esecuzione non dovrebbe variare in misura significativa.
2 Commento alle singole sezioni
2.1 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
Cpv. 2 lett. f: in un’area senza punti esposti, gli impianti di trasporto in condotta hanno il potenziale di danneggiare seriamente la popolazione e l’ambiente solo a partire da un certo contenuto energetico. Ai fini di un’esecuzione efficiente, il campo d’applicazione va stabilito in modo da sottoporre all’OPIR solo gli impianti di trasporto in condotta che presentano effettivamente tale potenziale. Siccome il potenziale di danno è differente per i gasdotti e gli oleodotti, è necessario un campo d’applicazione distinto per i due tipi di condotta. L’UFAM, in collaborazione con l’industria, ha stabilito i seguenti criteri:
Gasdotti
I gasdotti con una pressione di servizio autorizzata (MOP) superiore a 5 e inferiore o uguale a 25 bar rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR se il prodotto della pressione per il diametro esterno è uguale o superiore a 500 bar cm. Le condotte con una pressione di servizio autorizzata (MOP) superiore a 25 bar vi rientrano se il prodotto della pressione per il diametro esterno è uguale o superiore a 1000 bar cm.
Oleodotti
Siccome gli oleodotti possono provocare gravi danni (in particolare per le acque sotterranee e superficiali) già a una pressione di servizio autorizzata superiore a 5 bar con un prodotto della pressione per il diametro esterno superiore a 200 bar cm, tutti gli oleodotti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta devono rientrare nel campo d’applicazione dell’OPIR.
Per gli oleodotti, la pressione di servizio approvata è la pressione massima ammessa in permanenza in un punto della condotta.
Cpv. 3 lett. d: i gasdotti che non soddisfano i criteri di cui al capoverso 2 lettera f, ma rientrano nel campo d’applicazione dell’OITC possono provocare gravi danni in punti esposti con un’elevata densità demografica vicino alla condotta. Siccome queste situazioni non possono essere escluse del tutto, soprattutto nelle aree densamente popolate, l’autorità esecutiva deve avere la possibilità di assoggettare all’OPIR tali gasdotti in singoli casi, se sussiste la prova che sono possibili gravi danni.
I gasdotti a bassa pressione con una pressione di esercizio fino a 5 bar non sono soggetti alla presente ordinanza. Essi continueranno a essere valutati secondo il metodo della normativa della Società svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA).
Cpv. 4: l’ordinanza si applica ora anche agli impianti di trasporto in condotta di cui al capoverso 2 lettera f.
Art. 2 Definizioni
Cpv. 4 lett. c: la definizione di impianto di trasporto in condotta scaturisce dalla legislazione sugli impianti di trasporto in condotta.
2.2 Sezione 2: Principi per la prevenzione
Art. 3 Misure generali di sicurezza
Cpv. 1: anche i detentori di impianti di trasporto in condotta devono adottare le misure generali di sicurezza secondo l’articolo 3 OPIR. I principi da tener presenti nell’adottare tali misure sono stabiliti
5/8 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865