Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 8 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: J282-1865
nel nuovo allegato 2.4, senza ripetere l’OITC. Si tratta principalmente di garantire un tracciato idoneo dell’impianto di trasporto in condotta, un’ubicazione idonea degli impianti accessori, i dispositivi tecnici di sicurezza necessari per proteggere la popolazione e l’ambiente nonché l’informazione di terzi (p. es. personale, servizi d’intervento e proprietari fondiari) sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.
Art. 5 Rapporto del detentore
Cpv. 3 e 4: in questi capoversi sono stabiliti i requisiti relativi al breve rapporto. Tali requisiti corrispondono a ciò che i detentori devono presentare già oggi assieme alla valutazione dell’entità nell’ambito dei progetti di approvazione dei piani.
Ai fini di un’esecuzione efficiente per le autorità e i detentori, devono essere ordinate analisi dei rischi solo laddove i rischi lo giustificano. Per gli impianti di trasporto in condotta, soprattutto per i gasdotti ad alta pressione, su lunghi tratti sussiste una certa probabilità, seppur esigua, di gravi danni, come per le vie di comunicazione. Per questo motivo, per gli impianti di trasporto in condotta è richiesta a livello del rapporto una valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all’ambiente. Se la probabilità che si verifichi un incidente rilevante con gravi danni è sufficientemente bassa, il detentore non deve elaborare un’analisi dei rischi.
Le persone impiegate nell’azienda esaminata che in caso di incidente rilevante si trovano all’interno o all’esterno dell’impianto di trasporto in condotta non sono prese in considerazione nella valutazione dell’entità.
Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi
Cpv. 2 lett. c nonché cpv. 3 lett. c: l’autorità esecutiva verifica se il rapporto è completo e corretto e se la probabilità di un incidente rilevante con gravi danni per la popolazione o l’ambiente è sufficientemente bassa. Se tale ipotesi non risulta ammissibile, ordina l’elaborazione di un’analisi dei rischi.
Art. 7 Valutazione dell’analisi dei rischi
Cpv. 2 lett. a: l’autorità esecutiva esamina l’analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Iscrive la sua valutazione in un rapporto di controllo.
L’autorità esecutiva valuta la sopportabilità del rischio contrapponendo i bisogni di protezione della popolazione o dell’ambiente agli interessi privati e pubblici nei confronti dell’impianto di trasporto in condotta (ponderazione degli interessi).
I seguenti principi relativi alla ponderazione degli interessi presentano una rilevanza particolare per quanto concerne l’integrazione delle condotte nell’OPIR:
• i rischi non devono essere valutati soltanto in scala locale, bensì nel quadro di un’analisi globale
dei rischi su tratti di una certa entità. Allo stesso modo, gli interessi privati e pubblici rappresentati da un’installazione soggetta all’OPIR possono essere di portata non soltanto locale, ma anche regionale e sovraregionale;
• occorre considerare il potenziale di sviluppo nelle vicinanze di un’installazione. Può infatti darsi che
il rischio di un’installazione debba essere giudicato accettabile in un’area in cui non esiste un potenziale di sviluppo, ma che non lo sia per un’installazione situata in un settore che presenta un potenziale di sviluppo;
• per valutare la sopportabilità del rischio è importante valutare la proporzionalità delle misure di
sicurezza supplementari secondo l’articolo 8 OPIR destinate a ridurre il rischio, tenendo presenti gli interessi privati rappresentati dall’installazione. Inoltre, occorre anche tenere presente se si tratta di un’installazione nuova o esistente. La valutazione delle misure di cui al numero 1.4 fornisce le basi per la valutazione della proporzionalità di dette misure.
A causa in particolare del già citato aumento della densità d’insediamento in prossimità di impianti di trasporto in condotta negli ultimi vent’anni come pure delle nuove conoscenze acquisite nell’ambito dell’analisi dei rischi, è prevedibile che in alcuni punti i rischi delle condotte debbano
6/8 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865