Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 8 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: J282-1865
essere considerati non sopportabili. Spetterà alle autorità, in collaborazione con i detentori, ridurre questi rischi entro un termine adeguato nel quadro di un’osservazione macroterritoriale.
2.3 Sezione 4: Compiti dei Cantoni
Art. 11a Coordinamento con la pianificazione direttrice e dell’utilizzazione
Cpv. 1, 2 e 3: la scelta dell’ubicazione idonea e il rispetto delle distanze di sicurezza necessarie sono sostanzialmente le misure più efficaci per proteggere la popolazione dagli incidenti rilevanti al di fuori degli impianti pericolosi. Siccome il rispetto delle distanze di sicurezza è di competenza esclusiva dei detentori degli impianti pericolosi, tuttavia, può capitare che il rischio non possa più essere mantenuto a un livello sopportabile a causa dell’avanzata dello sviluppo degli insediamenti. Per questo motivo, nell’ambito della pianificazione direttrice e dell’utilizzazione, l’uso previsto per una determinata superficie va impostato in modo tale che il rischio per la popolazione dovuto a incidenti rilevanti su aree destinate esclusivamente o prevalentemente all’abitazione, zone industriali, aree pubbliche che necessitano di protezione e importanti vie di comunicazione nonché zone destinate allo sport e al tempo libero, sia mantenuto al livello più basso possibile.
Già oggi è obbligatorio tener conto della prevenzione degli incidenti rilevanti nella pianificazione del territorio a livello di piani direttori e di utilizzazione (art. 2 cpv. 1, art. 3 cpv. 3 lett. b e art. 6 cpv. 2 lett. c LPT). Nella pratica, la problematica degli incidenti rilevanti è da attribuire quindi più a lacune informative nonché piani direttori e di utilizzazione incompleti che non a lacune normative (cfr. Rudolf Muggli, Rechtliche Möglichkeiten der Koordination des Störfallvorsorgerechts mit dem Raumplanungsrecht, Berna, 12 aprile 2007).
Il nuovo articolo 11a capoverso 1 concretizza l’obbligo di pianificazione e di coordinamento di cui all’articolo 2 capoverso 1 LPT per il settore della prevenzione degli incidenti rilevanti. Il coordinamento si applica agli adeguamenti dei piani direttori e di utilizzazione (in particolare in caso di azzonamenti e aumenti del grado di utilizzazione). I capoversi 2 e 3 prescrivono il modo in cui i Cantoni devono realizzare tale coordinamento. Le disposizioni del capoverso 2 sono destinate alle autorità esecutive dell’OPIR, le quali devono delimitare il settore contiguo delle imprese, delle vie di comunicazione e delle installazioni di trasporto in condotta, dove la costruzione di nuovi edifici o impianti può comportare un aumento considerevole del rischio. Le disposizioni del capoverso 3 sono destinate alle autorità incaricate del coordinamento. In caso di modifica dei piani direttori e di utilizzazione, queste devono chiarire se ciò non comporti un aumento del rischio di gravi danni alla popolazione. Inoltre, esse devono consultare l’autorità esecutiva dell’OPIR (nell’ordinanza denominata «autorità esecutiva»). Se si tratta di un servizio federale, l’autorità esecutiva dell’OPIR può convenire con il servizio esecutivo cantonale dell’OPIR di delegare il compito di verificare l’incidenza sul rischio di un progetto di pianificazione al servizio esecutivo cantonale. Di norma il servizio esecutivo cantonale dell’OPIR può verificare direttamente i rischi che un progetto di pianificazione comporta a mezzo degli strumenti informatici di cui dispone. Nei casi più complessi che necessitano ad esempio un’analisi dei rischi specifica al sito secondo l’articolo 6 OPIR o in caso di controversie insormontabili tra le parti implicate, vi è la possibilità di fare appello all’autorità esecutiva federale dell’OPIR. Se il rischio dovesse essere aumentato, occorrerà fare in modo che tale aumento sia ridotto al minimo. A tal fine vanno prese essenzialmente tutte le misure di tecnica di sicurezza economicamente sopportabili. Infine, le autorità devono adottare le misure di pianificazione del territorio necessarie in funzione degli interessi territoriali in gioco.
Per gli impianti ferroviari a rischio, l’attuazione concreta del coordinamento tra i piani direttori e di utilizzazione e la prevenzione degli incidenti rilevanti è descritta nell’aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti lungo le linee ferroviarie a rischio». In questo documento è proposta la definizione di cosiddette aree di coordinamento. In tali aree deve avvenire un coordinamento tra la prevenzione degli incidenti rilevanti e la pianificazione del territorio. Le aree di coordinamento si riferiscono alle aree in cui la modifica dei piani di utilizzazione potrebbe tradursi in un netto aumento del rischio a causa del potenziale di rischio dell’impianto. Per questo motivo, esse si trovano all’interno delle «distanze di danno tipiche» degli incidenti rilevanti. Secondo l’aiuto alla pianificazione del 2009 menzionato in precedenza, per gli impianti ferroviari le aree di coordinamento si trovano entro una fascia di 100 metri. Vari Cantoni
7/8 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865