Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 9 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: L261-4134
Inserimento dell’articolo sul coordinamento della prevenzione degli incidenti rivelanti con la pianificazione del territorio
Valutazione Totale: 51 Partecipanti all’indagine conoscitiva
complessiva (100%)
Approvazione 21 13 Cantoni (AG, AI, AR, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SO, TG, UR, VS)
senza riserve (41%) 5 associazioni economiche e industriali (scienceindustries, FFS, SSIGA,
Erdgas ZH, Swissgas)
3 altre organizzazioni (AICAA, CSP, WWF)
Approvazione con 22 11 Cantoni (BE, BL, BS, FR, GE, NE, SG, SZ, TI, VD, ZH)
proposte di (43%) 7 associazioni economiche e industriali (CARBURA, UP, Gaznat SA, ASTAG, modifica VSS, costruzionesvizzera, Eco Swiss)
4 altre organizzazioni (COPC, Stadt Zürich, UCS, HEV Svizzera)
Rigetto 2 1 Cantone (ZG)
(4%) 1 associazione economica e industriale (Centre Patronal)
Pareri non 6 1 Cantone (GL)
pervenuti (12%) 1 associazione economica e industriale (BLS AG)
4 altre organizzazioni (Associazione dei Comuni Svizzeri, SUVA, Federazione svizzera dei pompieri, Unione dei trasporti pubblici)
Considerato l’ampio e sostanziale consenso al progetto di modifica dell’OPIR, il DATEC chiederà al Consiglio federale di approvare la revisione dell’ordinanza. Le modifiche, di modesta entità, sono illustrate nel capitolo successivo.
3 Critiche e proposte di modifica nei singoli ambiti
Nei paragrafi seguenti (da 3.1 a 3.7) sono esposte le principali proposte di modifica formulate nelle prese di posizione che sono sostanzialmente favorevoli alla revisione. La proposta di rinvio da parte della CARBURA e dell’Unione petrolifera come pure i due pareri nell’insieme contrari all’inserimento di un articolo sul coordinamento della prevenzione degli incidenti rilevanti con la pianificazione del territorio saranno trattati nei paragrafi 3.8 e 3.9. L’UFAM ha valutato i pareri in ogni sua parte d’intesa con l’Ufficio federale dell’energia (UFE).
3.1 Scopo e campo d’applicazione (art. 1)
• Swissgas e Gaznat SA chiedono di stralciare all’articolo 1 capoverso 3 (fattispecie generale) gli
impianti di trasporto in condotta. L’articolo 1 capoverso 3 consente alle autorità esecutive, in singoli casi, di far comunque rientrare nel campo d’applicazione dell’OPIR le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, che in base al loro potenziale di pericolo possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente e che conformemente ai criteri definiti nell’OPIR non figurano nel campo d’applicazione.
La CARBURA e l’Unione petrolifera chiedono di restringere l’articolo 1 capoverso 3 soltanto ai gasdotti poiché secondo i criteri all’articolo 1 capoverso 2 lettera f già l’intera rete del petrolio secondo l’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta sarà assoggettata all’OPIR e questo articolo si riferisce, conformemente alle disposizioni esecutive del rapporto esplicativo, ai gasdotti.
Valutazione dell’UFAM:
Come esposto nel rapporto esplicativo, non è escluso che i gasdotti che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera f, ma che rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 746.11) non provochino gravi danni in punti esposti con un’elevata densità demografica vicino alla condotta. Pertanto, l’UFAM ritiene giustificato, anche analogamente a quanto previsto per le aziende e le vie di comunicazione, che l’autorità esecutiva abbia la possibilità di assoggettare all’OPIR tali gasdotti in singoli casi e se sussiste la prova che sono possibili gravi danni.
3/9 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134