Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati

Referenz/Aktenzeichen: L261-4134

Nel rapporto esplicativo l’UFAM spiega che il detentore deve prendere essenzialmente tutte le misure di tecnica di sicurezza economicamente sopportabili per ridurre il rischio e che le autorità devono adottare le misure di pianificazione del territorio necessarie in funzione degli interessi territoriali in gioco. L’articolo in questione non ha ripercussioni sul principio del perturbatore (il detentore di un impianto pericoloso deve adottare tutte le misure di prevenzione visto che il rischio è a lui imputabile) e sul principio di causalità (il detentore di un impianto pericoloso che in virtù del principio del perturbatore deve adottare misure di sicurezza deve assumersene i costi). La base giuridica vigente non consentirebbe comunque all’UFAM di modificare questi principi. Se il detentore ha adottato tutte le misure proporzionate, nell’ambito della ponderazione degli interessi, l’autorità preposta alla pianificazione deve tenere conto anche della prevenzione degli incidenti rilevanti e quindi anche dell’interesse al mantenimento dell’impianto a rischio, specialmente quando il suo esercizio soddisfa un interesse pubblico.

Come giustamente constatato dai destinatari dell’indagine conoscitiva che reputano l’articolo 11a poco incisivo, il problema della densificazione della popolazione nelle vicinanze degli impianti affligge attualmente sovente le zone edificabili esistenti. Per il conflitto tra principio del perturbatore / principio di causalità, pianificazione del territorio, protezione della popolazione e dell’ambiente e mantenimento nell’interesse pubblico degli impianti a rischio, l’UFAM intende trovare soluzioni tali da attenuare i contrasti fra tutte le parti interessate; l’occasione sarà data dalla revisione dell’OPIR nel 2015 necessaria per aggiornare il testo secondo il nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche GHS.

3.8 Proposta di rinvio da parte di CARBURA e dell’Unione petrolifera

• La CARBURA e l’Unione petrolifera ritengono che l’introduzione degli impianti di trasporto in condotta nel campo d’applicazione dell’OPIR sia prematura visto che la metodologia di valutazione dei rischi degli oleodotti è soltanto in fase di elaborazione. A loro avviso, è ragionevole attendere prima i risultati degli studi pilota in modo da poter prendere in considerazione nella revisione dell’OPIR le eventuali nuove conoscenze, i tempi necessari per l’elaborazione dei brevi rapporti ed eventualmente dell’analisi dei rischi. Chiedono pertanto di accantonare la revisione fino a quando non sarà pronta la metodologia e saranno disponibili primi studi pilota e risultati sui rischi connessi agli oleodotti.

Valutazione dell’UFAM:

Secondo l’UFAM, con il periodo transitorio di cinque anni c’è tempo a sufficienza per portare a termine lo sviluppo della metodologia per la valutazione dei rischi (metodo dello screening) e attuarla in modo che dopo 5 anni i brevi rapporti potranno essere disponibili. La situazione degli oleodotti non è tanto diversa da quella delle aziende e delle vie di comunicazione al momento dell’entrata in vigore dell’OPIR. Anche in quel caso, dopo l’entrata in vigore dell’OPIR si dovevano ancora elaborare le basi metodologiche per la redazione e la valutazione dei brevi rapporti e beninteso entro un termine transitorio più breve (2 anni). Per queste motivazioni, la chiara base giuridica, i molti riscontri positivi riguardo all’inserimento degli impianti di trasporto in condotta nel campo d’applicazione dell’OPIR, l’UFAM respinge la richiesta della CARBURA e dell’UP.

La proposta sarà respinta.

3.9 Pareri contrari all’inserimento di un articolo sul coordinamento tra prevenzione degli incidenti rilevanti e pianificazione del territorio (art. 11a)

• Due partecipanti all’indagine conoscitiva chiedono di rinunciare all’introduzione di un nuovo articolo 11a sul coordinamento tra la prevenzione degli incidenti rilevanti e la pianificazione direttrice e di utilizzazione. Ritengono infatti che il principio del coordinamento con la pianificazione direttrice e di utilizzazione consegua già dall’articolo 1 e dall’articolo 2 capoverso 1 LPT e che non ci sia alcuna ragione di ripeterlo in un’ordinanza speciale.

Valutazione dell’UFAM:

6/9 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134