Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 9 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: L261-4134
Secondo i criteri di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera f, tutta la rete di oleodotti secondo l’OITC è soggetta all’OPIR. La constatazione della CARBURA e dell’UP secondo cui questo articolo si riferisce pertanto ai gasdotti è corretta. Ai fini della sistematicità e della coerenza terminologica nell’ordinanza, l’UFAM ritiene comunque opportuno utilizzare il termine «impianto di trasporto in condotta».
Le proposte non saranno riprese nel progetto di ordinanza.
3.2 Indicazioni sul breve rapporto (art. 5)
• Alcuni Cantoni chiedono di completare l’articolo 5 capoverso 3 con l’aggiunta della lettera b, in
conformità a quanto enunciato per le aziende e le vie di comunicazione: «indicazioni sul tipo, la composizione, lo stato di aggregazione e la pressione di servizio delle sostanze e dei preparati trasportati, nonché indicazioni sulla natura e sulla frequenza degli incidenti». Conformemente all’articolo 1 OITC, gli impianti di trasporto in condotta che sottostanno all’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta possono essere destinati al trasporto di combustibili o carburanti «liquidi» o «gassosi», idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio. Per questo motivo, l’indicazione chiara della merce trasportata da parte del detentore dell’impianto costituisce un’informazione basilare importante e indispensabile ai fini della valutazione del breve rapporto.
Valutazione dell’UFAM:
Poiché garantisce una disciplina analoga a quella che regge le aziende e le vie di comunicazione, l’UFAM accoglie questa proposta.
La proposta sarà ripresa nel progetto di ordinanza.
3.3 Valutazione dell’analisi dei rischi (art. 7)
• In alcuni pareri delle associazioni industriali, in relazione alla valutazione della sopportabilità del
rischio degli impianti di trasporto in condotta, si chiede di menzionare espressamente l’interesse pubblico alla sicurezza dell’approvvigionamento. Nel coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti occorre considerare in modo specifico e prioritario l’importanza fondamentale degli impianti di trasporto in condotta, dei serbatoi di stoccaggio e delle raffinerie.
Valutazione dell’UFAM:
La valutazione dei rischi, riferita in particolare all’ambito della ponderazione da parte dell’autorità esecutiva degli interessi contrapposti che sono, da un lato, quelli di protezione della popolazione e dell’ambiente e, dall’altro, l’interesse privato e pubblico nei confronti dell’esistenza di un’azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta, sarà trattata in un aiuto all’esecuzione sui criteri di valutazione dell’OPIR che verrà pubblicato dall’UFAM. Attualmente un gruppo di lavoro, al quale partecipano anche rappresentanti dell’industria petrolifera e del gas naturale, si sta occupando dell’aggiornamento di detti criteri. L’aspetto della sicurezza dell’approvvigionamento sarà trattato dall’UFAM nell’ambito dei criteri di valutazione.
La proposta non sarà ripresa nel progetto di ordinanza.
3.4 Principi per prendere le misure generali di sicurezza (all. 2)
• Un Cantone chiede che l’allegato 2.4 lettera a sia completato nel seguente modo, conformemente
a quanto enunciato per le aziende e le vie di comunicazione: «scegliere un tracciato idoneo o
un’ubicazione idonea e rispettare le necessarie distanze di sicurezza.»
Valutazione dell’UFAM:
Poiché garantisce una disciplina analoga a quella che regge le aziende e le vie di comunicazione, l’UFAM accoglie questa proposta.
La proposta sarà ripresa nel progetto di ordinanza.
4/9 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134