Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/101: 11.466 Iv. pa. Scadenza per il risanamento dei siti inquinati (Recordon) · 10 pagine

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un’indagine sui prezzi realizzata nel 2001 presso i gestori di discariche e le imprese esportatrici di rifiuti. In Svizzera, l’aliquota massima della tassa corrisponderà a 8 franchi per tonnellata di rifiuti depositati definitivamente in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati e a 25 franchi per tonnellata di rifiuti depositati definitivamente in altre discariche. Per le discariche sotterranee all’estero, l’aliquota massima della tassa sarà di 30 franchi per tonnellata di rifiuti depositati definitivamente. In questo modo, si potrà ottenere dalle tasse un ricavato massimo di 62 milioni di franchi all’anno che consentirà di finanziare le indennità. Grazie ai successi ottenuti nella valorizzazione dei rifiuti, nel corso degli ultimi 20 anni si è potuto registrare un calo del volume dei rifiuti pro capite depositati, mentre i costi non sono scesi a causa della crescita demografica. Si può ritenere che questa evoluzione rimarrà praticamente invariate nei prossimi anni e che il prodotto massimo delle tasse sarà sufficiente anche in futuro.

La modifica stabilisce inoltre che il Consiglio federale può adeguare le aliquote massime delle tasse all’indice nazionale dei prezzi al consumo al fine di mitigarne eventuali aumenti nel quadro delle indagini, della sorveglianza e del risanamento dei siti inquinati.

3.1.2 Proroga della scadenza

Art 32e cpv. 3 lett. b

La proroga della scadenza del 1° febbraio 1996 al 1° febbraio 2001 non comporta alcuna modifica all’attuale sistema di finanziamento per i siti contaminati. I Cantoni che avevano attuato l’OTR con ritardo oppure che non l’avevano attuata con rigore beneficeranno di una proroga del termine relativamente breve, pari a cinque anni. In futuro, grazie a questa nuova scadenza, la maggioranza delle discariche che oggi non ha diritto a percepire indennità della Confederazione a causa della scadenza fissata al 1° febbraio 1996, potrà ugualmente percepire sussidi federali.

3.1.3 Aliquota delle indennità ridotta

Art 32e cpv. 4 lett. b, c e d

I Cantoni in cui i rifiuti sono stati depositati definitivamente in discariche non conformi all’OTR dopo la scadenza del 1° febbraio 1996 non devono essere avvantaggiati oltremisura dalla nuova regolamentazione. Alla luce della considerazione precedente, nel quadro delle discussioni condotte in seno alla Commissione, è stata proposta un’aliquota degressiva. L’aliquota delle indennità dovrebbe quindi basarsi su diversi criteri ed essere commisurata alla colpa: quanto più grande è la colpa, tanto più bassa deve essere l’aliquota. I Cantoni sono stati consultati dall'UFAM in merito alla procedura e ai criteri previsti. Considerati i risultati della consultazione la Commissione è giunta alla conclusione che la fissazione dell’aliquota delle indennità secondo questi criteri sarebbe troppo complessa e, di conseguenza, non adatta ad essere applicata.