Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/101: 11.466 Iv. pa. Scadenza per il risanamento dei siti inquinati (Recordon) · 10 pagine

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Rapporto

1 Situazione iniziale

Decenni di gestione sconsiderata di sostanze e rifiuti pericolosi per l’ambiente hanno lasciato tracce visibili nel sottosuolo svizzero.

A livello nazionale si contano attualmente circa 38 000 siti inquinati che i Cantoni hanno iscritto negli ultimi anni nei propri catasti. Di questi, oltre 4000 sono siti che, per effetto della fuoriuscita di inquinanti, prima o poi costituiranno un pericolo per l’uomo e l’ambiente (cosiddetti «siti contaminati» ovvero siti inquinati che necessitano di un risanamento). Poiché tale rischio non è sostenibile a lungo termine, per volere del Parlamento e del Consiglio federale, entro una a due generazioni, questi siti dovranno essere esaminati, sorvegliati e risanati.

A determinate condizioni la Confederazione accorda indennità pari al 40 percento delle spese risultanti dai provvedimenti per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati. Come condizione per il versamento delle indennità legate alle discariche, l’articolo 32e capoverso 3 lettera b della legge sulla protezione dell’ambiente1 prescrive che nel sito inquinato non siano più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996. Questa data è stata scelta visto che dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dall’ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti2 e corrispondente a cinque anni a decorrere dal 1° febbraio 1996, potevano essere gestite soltanto le discariche moderne e conformi alle esigenze ecologiche. Pertanto, nell’ambito delle discariche sembravano improbabili successivi siti contaminati. Questa scadenza si applica anche ai siti aziendali e ai siti di incidenti.

L’esecuzione dell’OTR non è avvenuta in tutti i Cantoni nello stesso momento e secondo lo stesso rigore. Per questo, anche dopo la scadenza prescritta, sono stati depositati definitivamente rifiuti in discariche non conformi all’OTR. Anche in determinati siti aziendali, i rifiuti sono finiti nel sottosuolo dopo la data prescritta. Pertanto, certi siti non soddisfano la citata condizione per il versamento delle indennità. Tuttavia, spesso, senza contributi federali, l’indagine, la sorveglianza o il risanamento di tali discariche o siti aziendali non possono essere eseguiti nell’arco di tempo auspicato.

Nella sua decisione dell’8 marzo 2005 il Tribunale federale ha infine stabilito che in relazione alle aliquote delle tasse secondo l’articolo 32e capoverso 2 LPAmb la formulazione non soddisfa il principio di determinatezza, in quanto l’ammontare dei costi di deposito definitivo in discarica non è regolamentato in dettaglio a livello di legge.3

1.1 Iniziativa parlamentare

Il 17 giugno 2011, il consigliere agli Stati Luc Recordon ha presentato l’iniziativa parlamentare «Scadenza per il risanamento dei siti inquinati» (11.466), in cui chiede

1 LPAmb; RS 814.01

2 OTR; RS 814.600

3 Cfr. Decisione del Tribunale federale dell’8 marzo 2005; DTF 131 II 271, C 7.3 s.