Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/101: 11.466 Iv. pa. Scadenza per il risanamento dei siti inquinati (Recordon) · 10 pagine
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di prorogare fino al 1° luglio 2023 la scadenza del 1° febbraio 1996 che è determinante ai fini della concessione di contributi federali per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.
L’autore dell’iniziativa propone di abbinare la scadenza all’OTR, attualmente in corso di revisione. Al riguardo, presume che la nuova OTR entri in vigore nel 2013, anno cui somma 10 anni.
Inoltre, argomenta che la scadenza prescritta è già stata prorogata per gli impianti di tiro. La data è stata aggiornata al 31 dicembre 2012 per gli impianti di tiro situati in zona di protezione delle acque e al 31 dicembre 2020 per gli altri impianti di tiro.
Nel quadro dell’esame preliminare, le Commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno giudicato la proroga del termine al 2023 eccessivamente lunga. Alcuni membri hanno fatto presente che un periodo così lungo avrebbe avvantaggiato quei Cantoni che hanno ampiamente disatteso la data di esecuzione prescritta dall’OTR. Inoltre, le ripercussioni finanziarie sul fondo per i siti contaminati (fondo OTaRSi), dovute al numero incerto di casi supplementari, sono state giudicate problematiche.
Il 13 febbraio 2012, con 6 voti contro 5 e un’astensione, la Commissione del Consiglio degli Stati ha dato seguito all’iniziativa. La Commissione del Consiglio nazionale l’ha approvata il 3 aprile 2012 con 14 voti contro 0 e 10 astensioni. La Commissione del Consiglio degli Stati ha quindi elaborato un avamprogetto con il sostegno del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
Il 23 maggio 2013, la Commissione ha approvato all’unanimità l’avamprogetto e lo ha posto in consultazione.
1.2 Lavori della Commissione
Il 13 agosto 2012 la Commissione del Consiglio degli Stati, vista la complessità del dossier e le ripercussioni incerte della proroga della scadenza, ha incaricato l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) di redigere un rapporto per far luce, in particolare, sul numero di casi supplementari che potrebbero verificarsi a causa della proroga, nonché sulle relative ripercussioni finanziarie. Inoltre, il rapporto doveva illustrare le possibilità di un’aliquota degressiva.
Avendo preso conoscenza del rapporto, nel corso della sua seduta del 18 gennaio 2013, la Commissione ha adottato le seguenti decisioni:
1) Proroga della scadenza al 1° febbraio 2001
La proroga al 2023 della scadenza in vigore fissata al 1° febbraio 1996 è respinta. L’attuale scadenza è prorogata di cinque anni.
2) Aliquota delle indennità ridotta del 30 per cento
Per le spese dei provvedimenti previsti dal diritto in materia di siti contaminati, nei casi in cui i rifiuti sono ancora stati depositati definitivamente tra il 1° febbraio 1996 e il 31 gennaio 2001, verranno concesse indennità federali a un’aliquota ridotta pari al 30 per cento (anziché 40 %).