Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/101: 11.466 Iv. pa. Scadenza per il risanamento dei siti inquinati (Recordon) · 10 pagine
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3) Aliquota massima delle tasse
La formulazione aperta dell’articolo 32e capoverso 2 LPAmb deve essere modificata in modo da soddisfare il principio di determinatezza.
Conformemente all’articolo 111 capoverso 1 della legge federale sull’Assemblea federale (LParl), la Commissione ha elaborato un avamprogetto con il sostegno del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
2 Elementi del progetto
La scadenza del 1° febbraio 1996, attualmente in vigore, è prorogata di cinque anni. Tale proroga consentirà di avviare risanamenti che oggi devono essere rinviati a causa di insufficienti risorse finanziarie.
Affinché la proroga della scadenza non venga percepita in modo eccessivo come una ricompensa per l’inerzia e per evitare che i Cantoni che si sono attenuti diligentemente alla scadenza del 1° febbraio possano sentirsi penalizzati oltremisura, viene introdotta, per le indennità, un’aliquota ridotta pari al 30 per cento (anziché del 40 %). Una disposizione transitoria deve garantire la concessione delle indennità della Confederazione anche nei casi in cui i provvedimenti previsti dal diritto in materia di siti contaminati sono già stati avviati al momento dell’entrata in vigore della presente revisione.
L’articolo 32e capoverso 2 LPAmb viene modificato per soddisfare il principio di determinatezza. Anziché una percentuale variabile del costo medio di deposito in discarica, viene stabilito un importo massimo fisso.
3 Commento delle singole disposizioni
3.1 Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente
3.1.1 Aliquota massima delle tasse
Art 32e cpv. 2
Nella sua decisione dell’8 marzo 2005 (DTF 131 II 271), il Tribunale federale ha stabilito che l’articolo 32e capoverso 2 LPAmb, data la formulazione aperta delle aliquote delle tasse, non è in grado di garantire adeguatamente il rispetto del principio di determinatezza. Di questa decisione si tiene conto nella modifica proposta che sostituisce l’attuale tetto massimo relativo del 20 per cento del costo medio di deposito in discarica con importi massimi in franchi per tonnellata di rifiuti depositati definitivamente.
Le aliquote massime delle tasse proposte per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera e all’estero corrispondono a circa il 20 per cento del prezzo medio di deposito nei diversi tipi di discarica e, di conseguenza, rispetto alla disposizione della LPAmb in vigore, non generano nessun onere finanziario supplementare a carico dei gestori delle discariche. I prezzi medi di deposito in discarica scaturiscono da