Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/101: 11.466 Iv. pa. Scadenza per il risanamento dei siti inquinati (Recordon) · 10 pagine
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Per questi motivi la Commissione ritiene appropriata un’aliquota generale ridotta e ha fissato per i siti in cui sono stati depositati rifiuti fra il 1° febbraio 1996 e il 31 gennaio 2001 un’aliquota pari al 30 anziché al 40 per cento. Un’aliquota fissata a una tale percentuale è ancora sufficientemente elevata e non sarà pertanto motivo di inutili rinvii dei provvedimenti necessari secondo il diritto in materia di siti contaminati.
Oltre a queste modifiche di contenuto, la struttura dell’articolo 32e capoverso 4 LPAmb viene armonizzata con quella del capoverso 3 in modo che i capoversi trattino le medesime fattispecie nello stesso ordine: il capoverso 3 riguarda il diritto all’indennità e il capoverso 4 riguarda l’ammontare delle indennità.
3.1.4 Disposizioni transitorie
Art 65a (nuovo)
Conformemente all’articolo 36 della legge sui sussidi4, le domande di indennità sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della loro presentazione, se la prestazione è decisa prima dell’adempimento del compito (lett. a) o secondo il diritto vigente all’inizio dell’adempimento del compito, se la prestazione è assegnata dopo (lett. b). Pertanto, nel diritto in materia di siti contaminati, conta stabilire se la decisione d’assegnazione è presa prima o dopo l’avvio dei provvedimenti. Se, nel caso dei siti inquinati che devono essere risanati, i lavori di risanamento iniziano (primo colpo di piccone) prima della decisione d’assegnazione, per stabilire il diritto applicabile è determinante la data d’avvio dei provvedimenti. Se il risanamento inizia dopo la decisione d’assegnazione, ai fini del diritto applicabile, è determinante la data di presentazione della domanda. Si procede in modo analogo per i siti inquinati per i quali occorre un provvedimento di indagine o di sorveglianza.
In vista della proroga della scadenza al 1° febbraio 2001 occorre distinguere tra diversi casi.
Da una parte ci saranno casi in cui, al momento dell’entrata in vigore della revisione della legge, i provvedimenti previsti dal diritto in materia di siti contaminati non saranno ancora state intrapresi. In questi casi, conformemente all’articolo 36 LSu, si applicherà il diritto vigente al momento della presentazione della domanda di indennità.
Dall’altra, ci saranno anche casi in cui, al momento dell’entrata in vigore della revisione della legge, i provvedimenti previsti dal diritto in materia di siti contaminati saranno già stati avviati. Per questi casi, si dovrebbe applicare il diritto in vigore al momento dell’avvio dei provvedimenti. Pertanto, ciò significa che non potrebbero essere concesse indennità. Proprio questi casi sono anche all’origine del deposito dell’iniziativa parlamentare. Pertanto, per questi, in deroga all’articolo 36 LSu, è necessaria una regolamentazione transitoria secondo cui le domande di indennità possono essere giudicate applicando il diritto vigente al momento della loro presentazione. Affinché tali domande possano essere valutate ed evase entro breve tempo, viene fissata una scadenza di due anni dall’entrata in vigore di questa modifica.