Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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1.4.2 Diritto europeo
La politica europea di prevenzione e controllo del tabagismo si è sviluppata a partire dal 1985, anno in cui la Commissione emanò il primo programma europeo di lotta contro il cancro52, tra le cui finalità prioritarie figurava la prevenzione del tabagismo. Tuttavia, poiché la sanità pubblica rientrava principalmente nella sfera di competenza degli Stati membri, l'UE disponeva, salvo alcune eccezioni, soltanto di competenze di sostegno e di cooperazione in tale materia. Pertanto, dalla fine degli anni ‘80 le direttive adottate in materia di tabacco si sono basate sulle disposizioni relative alla realizzazione del mercato interno, esigendo tuttavia che nella scelta tra le varie opzioni di disciplinamento si puntasse su un elevato livello di protezione della salute53. La legislazione europea comprende principalmente la Direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 in materia di lavorazione, di presentazione e di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti connessi54 e la Direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco55. La legislazione è completata da vari atti normativi non vincolanti. Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno inoltre ratificato la Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco (FCTC), compresa l'UE, che ha approvato la Convenzione con la decisione del Consiglio 2004/513/CE del 2 giugno 2004.
La regolamentazione dei prodotti del tabacco ai sensi della nuova Direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014
La Direttiva 2014/40/UE entrata in vigore il 19 maggio 2014, che abroga la direttiva 2001/37/CE con effetto dal 20 maggio 2016, contiene le norme dell'UE in materia di lavorazione, di presentazione e di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti connessi. I Paesi membri devono provvedere alla trasposizione della direttiva nella legislazione nazionale al più tardi il 20 maggio 2016. Essa stabilisce in particolare:
– il tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio nelle sigarette lavorate e immesse sul mercato nell'UE (art. 3);
– l’obbligo per i fabbricanti di sigarette di sottoporre agli Stati membri un elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nei loro prodotti, corredato segnatamente di una dichiarazione che precisa i motivi della loro inclusione nel prodotto e i dati tossicologici pertinenti (art. 5);
– disposizioni sull'etichettatura e avvertenze sanitarie generali e combinate (testo scritto e immagine). Queste ultime devono occupare il 65 per cento del fronte e del retro del pacchetto di sigarette. La direttiva prevede anche possi-
52 Questo programma condusse ai primi piani di azione europei contro il cancro emanati a partire dal 1987 e ampliati, nel corso degli anni ’90, con ulteriori problematiche legate alla sanità pubblica.
53 Vecchio articolo 95 TCE e attuale articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
54 Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti connessi, che abroga la Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001, GU L 127/1 del 29 aprile 2014, pagg. 1–38.
55 Direttiva 2003/33/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 maggio 2003 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, GU L 152 del 20 giugno 2003, pag. 16 segg.