Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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Il regime di autorizzazione contenuto nell’articolo 16c della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)44 applicabile alle derrate alimentari immesse in commercio secondo il «principio Cassis de Dijon» non è confermato per i prodotti del tabacco. Per questi beni viene a cadere anche l’obbligo di indicare il Paese di produzione, valido per le derrate alimentari. L’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere45 prevede due deroghe per i prodotti del tabacco: la prima riguarda l’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio sugli imballaggi di prodotti del tabacco e la seconda le avvertenze illustrate. La necessità di mantenere queste deroghe sarà valutata al momento dell’elaborazione deldel diritto esecutivo.
1.3 Valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Motivazione e valutazione della regolamentazione proposta
Poiché la revisione totale della legge sulle derrate alimentari comporterà l’esclusione dei prodotti del tabacco dal suo campo di applicazione, il presente avamprogetto intende garantire la continuità del disciplinamento di tali prodotti. La nuova normativa prevista riprendei principali punti della legge sulle derrate alimentari garantendo così il collegamento con la legislazione attualmente in vigore.
L’avamprogetto equipara le sigarette elettroniche contenenti nicotina ai prodotti del tabacco quali beni di consumo, disciplinandole per la prima volta in Svizzera in una legge specifica. La proposta punta su una soluzione liberale e adeguata al potenziale di rischio per un bene di consumo relativamente nuovo e include norme specifiche laddove ciò si rivela necessario nell’ottica della protezione dei consumatori. Inoltre, la regolamentazione degli additivi del tabacco viene semplificata, per consentire di introdurre in modo più semplice eventuali innovazioni, migliorando nel contempo l’informazione per il consumatore.
Le nuove prescrizioni in materia di consegna, pubblicità, promozione delle vendite e sponsorizzazione dovrebbero garantire un miglioramento mirato della protezione della salute e un adeguamento agli standard cantonali e internazionali, contribuendo a prevenire il tabagismo e frenare l’aumento dei costi della salute ai sensi della strategia globale Sanità2020.
1.3.2 Discliplinamenti respinti
Nei principali nuovi ambiti di regolamentazione «e-sigarette», «pubblicità per il tabacco» e «consegna a minorenni» sono state vagliate e respinte proposte di disciplinamento alternative.
In virtù della loro analogia con i medicamenti contenenti nicotina utilizzati per la disassuefazione dal tabacco, è stata esaminata la possibilità di considerare come medicamenti i prodotti senza tabacco che liberano determinate sostanze destinate ad essere inalate. L’immissione in commercio come medicamenti presuppone che, nel quadro di una procedura di omologazione, sia dimostrata la sicurezza, l’appropriatezza e l’efficacia delle sigarette elettroniche. A sfavore di questa
44RS 946.51