Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 8 pagine
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Lettera c: oltre alle attività degli atleti è possibile registrare la funzione di allenatori, assistenti, funzionari, personale medico e paramedico, etc.
Lettera d: se lo sportivo per motivi di salute deve assumere una sostanza o ricorrere a un trattamento vietati, sussiste la possibilità di richiedere un’esenzione a fini terapeutici (EFT). Con essa Antidoping Svizzera autorizza l’uso di sostanze e metodi vietati (lista del doping) a determinate condizioni e se non esistono forme alternative di terapia. La domanda di esenzione a fini terapeutici viene esaminata da un’apposita commissione «Farmacia e medicina» di Antidoping Svizzera.
Lettera e: fra i dati emersi da indagini rientrano tutte le informazioni e i dati raccolti in relazione e reati riguardanti un caso accertato o possibile di doping. Le analisi dei campioni non sono eseguite da Antidoping Svizzera, ma in un laboratorio accreditato. I resoconti delle analisi costituiscono il motivo principale per la comminazione di sanzioni.
Lettera f: testimonianze e resoconti di esperti costituiscono uno strumento sempre più importante della lotta contro il doping. L’assunzione di sostanze vietate può provocare effetti biochimici o biologici nel corpo. Eventuali irregolarità nei profili (ad es. profilo ormonale o ematico) forniscono pertanto indicazioni su un possibile ricorso al doping. Ciò è possibile anche se non si riesce a identificare in modo univoco la sostanza vietata. Per valutare correttamente tali irregolarità sono però necessarie conoscenze specialistiche approfondite.
Lettera g: parlando di sanzioni s’intendono quelle prese dalla competente federazione, ovvero la sospensione dalla partecipazione alle competizioni sportive. Come ulteriori sanzioni in caso di violazione delle norme antidoping possono essere considerate anche la revoca di primati, la cancellazione dei risultati ottenuti dall’atleta o l’imposizione di una pena pecuniaria.
Lettera h: l’articolo 24 LPSpo stabilisce che le autorità di perseguimento penale e giudiziarie devono informare l’organo competente per le misure antidoping in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell’articolo 22 LPSpo.
Per quel che riguarda le misure di cui all’articolo 20 capoverso 4 LPSpo (confisca e distruzione di prodotti dopanti), non si tratta di sanzioni ma di misure di polizia volte a evitare il diffondersi di sostanze e metodi dopanti.
Articolo 33 Raccolta dei dati
Sulla base dei pertinenti regolamenti, e in particolare dello Statuto sul doping di Swiss Olympic, gli atleti interessati sono tenuti a fornire personalmente tutta una serie di dati. Ciò riguarda in particolare indicazioni sul luogo di soggiorno se inseriti nel corrispondente pool di controllo e dati clinici in relazione all’autorizzazione per fini terapeutici.
Comunicazioni da parte degli organi di controllo antidoping nazionali e internazionali, delle autorità doganali, dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, delle autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie avvengono sulla base degli articoli 20 e 24 LPSpo.
Articolo 34 Comunicazione dei dati
Capoverso 1: il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping costituisce un sistema chiuso non collegato ad altri sistemi. Una comunicazione dei dati a terzi avviene solo in casi isolati e concerne in particolare i dati sul luogo di soggiorno di sportivi, le domande di esenzione a fini terapeutici (EFT) come pure i reati di doping per consentire alle organizzazioni o alle autorità competenti di comminare le necessarie sanzioni e i controlli o – nei casi in cui probabilmente di tratta di un comportamento rilevante ai fini penali - di avviare le necessarie inchieste.
Capoverso 2: una comunicazione dei dati allo sportivo interessato non può vanificare lo scopo della raccolta dei dati, ovvero il rilevamento e il sanzionamento di violazioni della normativa antidoping. Una comunicazione dei dati a queste persone può pertanto essere ritardata o rinviata fino a quando siano state portate a termine tutte le inchieste necessarie.