Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 26 Dati

Lettera b: sono considerati capicorso le persone responsabili per concezione e organizzazione del corso o dell’attività formativa. Sono considerati docenti i singoli relatori, gli insegnanti, i responsabili della classe etc.

Lettera c, numero 1 e 2: si tratta qui di verificare il grado di soddisfazione dei partecipanti riguardo alla qualità di contenuti e professionalità dei corsi (struttura, temi scelti, responsabile del corso, relatori), agli ausili didattici (impiego e contenuti) e organizzazione del corso (durata e aspetti amministrativi). Inoltre il sistema deve consentire di elaborare dei dati e delle valutazioni per determinare il grado di soddisfazione di partecipanti ai corsi e dei docenti di corsi e formazioni per quel che attiene la loro utilità come pure l’elaborazione di indicazioni dei docenti e dei capicorso sul feedback dei partecipanti.

Articoli 27 e 28

I competenti servizi dell’UFSPO rilevano i dati per la valutazione dei corsi e li trattano direttamente. L’articolo 27 crea le basi legali allo scopo, l’articolo 28 stabilisce a chi tali dati possono essere comunicati.

3.7. Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping

Articolo 30 Scopo

Il sistema d’informazione utilizzato dalla fondazione Antidoping Svizzera, l’agenzia nazionale antidoping, serve a diversi scopi. Nell’ambito dell’informazione e della prevenzione si valutano conferenze e incontri informativi. Si raccolgono dati sull’incontro, generalità delle persone di contatto, numero di presenti (senza riferimenti a persone singole) e livello di istruzione. Inoltre il sistema d’informazione serve a valutare progetti di ricerca nei quali è coinvolta Antidoping Svizzera. I dati personali – se ciò avviene - sono trattati solo in modo anonimo. In materia di controllo, indagini e sanzioni a livello di federazioni si applica l’articolo 32 per la maggior parte dei dati. Per consentire un coordinamento a livello nazionale e internazionale i dati sono raccolti sotto forma di programmi e progetti comuni insieme a organizzazioni sportive nazionali e internazionali.

Articolo 31 Disposizioni generali

La fondazione Antidoping Svizzera in veste di agenzia nazionale per la lotta al doping è proprietaria delle raccolte di dati del sistema d’informazione. Pertanto deve adottare tutte le misure per proteggere, garantire la sicurezza e l’integrità dei dati registrati. Essa deve garantire il diritto di consultazione da parte delle persone interessate ai sensi dell’articolo 8 LPD.

Articolo 32 Dati

Lettera a: si registrano non solo le generalità degli atleti ma se del caso anche quelli di allenatori, assistenti, funzionari personale medico e paramedico, etc. Oltre alle generalità si registrano anche l’appartenenza alla federazione sportiva.

Lettera b: per consentire lo svolgimento di controlli non solo durante ma anche al di fuori delle gare, gli organi preposti devono essere informati sul luogo di soggiorni degli atleti. Solo se dispone di tali informazioni, il controllo antidoping può lavorare in modo mirato ed efficace sfruttando l’effetto sorpresa. Gli sportivi sono pertanto tenuti in parte a comunicare i luoghi e gli orari di soggiorno in modo molto dettagliato per ogni giorno della settimana. Tali indicazioni sono richieste sia da Swiss Olympic sia dall’agenzia mondiale antidoping WADA nelle sue linee guida sul luogo di soggiorno degli atleti («Whereabouts information»). Il dovere di informare vale per gli atleti inseriti in un gruppo di controllo. A seconda del livello delle prestazioni esistono diverse disposizioni sull’obbligo di informare. In genere vige la regola che più è alto il livello di prestazione dell’atleta, più dettagliate sono le indicazioni da fornire sul luogo di soggiorno. Perciò in Svizzera esistono vari gruppi di controllo.