Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 8 pagine

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Capoverso 3: nel campo del doping la sanzione vera e propria è costituita dal divieto di partecipare a competizioni (sospensione). Un simile provvedimento non è limitato allo sport o alla federazione in cui lo sportivo è stato sanzionato, ma si estende a tutte le competizioni nazionali e internazionali comprese nel codice WADA o dallo statuto sul doping. In Svizzera la sospensione vale per tutte le competizioni ai sensi dell’articolo 21 LPSpo e dell’articolo 75 capoverso 2 della relativa ordinanza sulla promozione dello sport. Per poter applicare tale sanzione anche nelle competizioni meno importanti e di portata locale, ivi comprese quelle cui partecipano anche persone senza la licenza della federazione, i rispettivi organizzatori devono potersi informare adeguatamente. Ciò avviene grazie alla pubblicazione su internet della lista degli atleti sospesi.

Articolo 35 Durata del periodo di conservazione

Conformemente all’attuale art. 6 cpv. 2 LSISpo si prevede di conservare i dati di persone che dispongono della licenza di una federazione per partecipare alle competizioni al massimo fino a quando esse abbiamo compiuto 70 anni.

La durata minima di conservazione proposta per i dati concernenti procedimenti penali per violazione delle disposizioni della LPSpo corrisponde a quella prevista nell’art. 6 cpv. 3 OSISpo.

Per tutti gli altri dati la durata della conservazione è fissata per legge a dieci anni.

4. Effetti

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione in termini finanziari o di personale per la Confederazione e per i Cantoni. Queste regolamentazioni in materia di protezione dei dati sono essenzialmente neutrali dal punto di vista dei costi, poiché si aggiungono semplicemente le basi legali per l’adempimento di compiti che già ora si svolgono. Di conseguenza non ci si devono attendere ripercussioni sull’economia pubblica.

5. Aspetti legali

Le modifiche poggiano sulle stesse basi dell’atto normativo da modificare. Secondo l’articolo 16 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) è responsabile l’organo federale che nell’adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali. Ai sensi dell’articolo 17 LPD gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se esiste una base legale che lo prevede.

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