Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 8 pagine

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Dipartimento federale della difesa,

della protezione della popolazione e dello sport

Ufficio federale dello sport UFSPO

Revisione della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)

Spiegazioni

1. Situazione iniziale

La LSISpo è stata approvata come atto normativo completamente nuovo il 17 giugno 2011 dall’Assemblea federale e messa in vigore il 1° ottobre con decreto del Consiglio federale del 5 settembre 2012. Nello stesso decreto il Consiglio federale approvava la relativa normativa di attuazione, l’Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo), messa parimenti in vigore per il 1° ottobre 2012. Contemporaneamente il Consiglio federale incaricava il DDPS di presentare entro la fine del 2013 un disegno di legge per la revisione della LSISpo, che prevedesse basi legali formali per il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) poiché tale sistema contiene fra gli altri dati concernenti procedimenti disciplinari considerati degni di tutela particolare.

Successivamente si è rilevato che - a seguito degli sviluppi intervenuti nel frattempo - si rendono necessarie basi legali formali anche per altri sistemi d’informazione. Si tratta nella fattispecie del sistema per l’elaborazione dei dati concernenti la diagnostica della prestazione, del sistema per la valutazione sistematica di corsi e cicli di studio e del sistema dell’agenzia nazionale antidoping. Infine devono confluire nel disegno di revisione anche le esperienze fatte finora con l’applicazione della nuova legge.

In considerazione dell’elevato numero di disposizioni nuove o modificate il progetto di revisione delle LSISpo viene qualificato come revisione totale.

2. Principi del progetto

2.1 Sistema nazionale d’informazione per lo sport

L’ambito per il quale deve servire il sistema nazionale d’informazione per lo sport comle definito in origine è troppo vasto. Attualmente - e in prospettiva a medio termine nulla dovrebbe cambiare - con il sistema nazionale d’informazione per lo sport si amministrano solo programmi e progetti gestiti direttamente o sostenuti dalla Confederazione. Si tratta innanzitutto del programma Gioventù + Sport (G+S) e della formazione dei quadri nel campo del programma sport per gli adulti svizzera (ESA) sostenuta dalla Confederazione. Oltre a ciò nel sistema d’informazione per lo sport sono amministrati i corsi della formazione degli allenatori, cui si aggiungeranno in futuro anche i corsi di sport militare. Gli ambiti sport nella scuola e sport di competizione, invece, non hanno significato autonomo. Quando l’UFSPO tratta dati personali in questi ambiti, ciò avviene esclusivamente nel quadro di G+S, in particolare nel sostegno di offerte G+S organizzate dalle scuole o nel quadro del sostegno G+S delle giovani leve.

2.2 Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica della prestazione

La regolamentazione attuale prevede che nel sistema d’informazione dell’UFSPO per i dati medici (art. 13 – 16 LSISpo) siano trattati anche dati riguardanti la diagnostica della prestazione. Si rileva che la diagnostica della prestazione dispone di un sistema di misurazione e di informazione proprio che è persino costantemente in fase di ampliamento. Oltre alle forme di test classiche in futuro saranno adot-