Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 8 pagine

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gramma «Gioventù e sport» e le organizzazioni che collaborano a programmi di cui all’art. 3 LPSpo. Nella fattispecie nel quadro del programma ESA l’UFSPO sostiene per lo svolgimento di corsi destinati ai monitori di sport per gli adulti tutta una serie di organizzazioni che non possono essere ricondotte nel quadro delle federazioni sportive e associazioni giovanili. Si tratta ad esempio della fondazione Pro Senectute, dell’Associazione svizzera dei paraplegici o della federazione Sentieri Svizzeri. Dato che se del caso si deve garantire l’accesso al sistema d’informazione anche a queste organizzazioni, il concetto attuale «federazioni sportive e associazioni giovanili» si rivela troppo limitante.

Scuole, scuole universitarie o università hanno bisogno di accedere al sistema nazionale d’informazione per lo sport solo nella loro qualità di organizzatori di offerte G+S o della formazione dei quadri G+S. Questi gruppi possono pertanto essere unificati in un’unica categoria come pure le attuali lettere d, e.

Capoverso 2: l’attuale formulazione «su richiesta, in singoli casi» porta a pensare che questo tipo di comunicazione di dati avvenga solo sporadicamente. Ciò non avviene però nel momento in cui si trasmettono dati agli organi e alle persone compresi nel capoverso 1 ma senza accesso alla procedura di richiamo, ad esempio perché ciò non è giustificato da quantità e frequenza della richiesta di dati. Oltre a ciò si ha una trasmissione regolare - ma limitata – di dati agli organi e alle persone con cui si collabora regolarmente nell’ambito dello sport corretto e sicuro, come avviene ad esempio nel programma di prevenzione «cool and clean» o con la guardia aerea svizzera di salvataggio REGA.

Articolo 12 Partecipazione alle spese

La disposizione è ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo.

3.3. Sistema d’informazione per i dati medici

Articoli 13, 14 e 16 Scopo, dati e comunicazione dei dati

Come conseguenza della creazione di un sistema autonomo per la diagnostica della prestazione deve essere modificata la disposizione riguardante lo scopo e di conseguenza si può cancellare la disposizione sulla comunicazione di dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni.

Inoltre, conformemente all’adeguamento nell’articolo 9, è adeguata anche la frase introduttiva dell’articolo 14.

Articolo 15 Raccolta dei dati

La disposizione è ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo.

3.4. Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni

Articoli 17 e 18 Scopo e dati

La capacità di prestazione nello sport dipende da fattori non solo fisici, ma anche psicologici, per cui si raccolgono non solo i dati riguardanti elementi come forza, velocità, accelerazione e resistenza, ma anche capacità di regolazione dell’attenzione, allenamento mentale, immagini figurate, carico psicologico, etc. Già nel Messaggio concernente la legge sulla promozione dello sport e la legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport dell’11 novembre 2009 (FF 2009, 7113) si accenna al fatto che possono essere trattati anche dati attribuiti alla sfera intima, come indicazioni sullo stato psichico degli atleti (FF 2009, 7153).

Articolo 18, lettera e: Con dati comunicati su base volontaria sono intesi segnatamente le registrazioni effettuate nel quaderno d’allenamento elettronico.

Articolo 19 Raccolta dei dati

La disposizione corrisponde quasi per intero all‘articolo 15. Oltre a ciò si chiarisce però che essenzialmente i dati sono rilevati direttamente dall’UFSPO nell’ambito di test e misurazioni della prestazione.