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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine

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Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 68 della Costituzione federale1,

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

1La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali e i profili della personalità (dati) degni di particolare protezione nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:

a. autorità federali, cantonali e comunali;

b. federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (LPSpo)3;

c. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

2Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nei sistemi d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping.

Sezione 2: Disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell‘UFSPO

Art. 2 Principi del trattamento dei dati

1Per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all‘articolo 1 capoverso 1 possono:

1RS 101

2FF …

3 RS 415.0