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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine
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Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 68 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
1La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali e i profili della personalità (dati) degni di particolare protezione nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:
a. autorità federali, cantonali e comunali;
b. federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (LPSpo)3;
c. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.
2Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nei sistemi d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping.
Sezione 2: Disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell‘UFSPO
Art. 2 Principi del trattamento dei dati
1Per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all‘articolo 1 capoverso 1 possono:
1RS 101
2FF …