Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 8 pagine
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Articolo 20 Comunicazione dei dati
I dati di diagnostica delle prestazioni sono destinati in primo luogo agli atleti come pure alle persone e agli organi che hanno dato l’incarico di eseguire test ed analisi. Essi possono essere d’interesse anche per il personale medico curante per stabilire in modo mirato diagnosi e terapia. Tuttavia lo sportivo deve dare l’assenso alla comunicazione dei dati a queste persone, in quanto le misure mediche che ne derivano sono nel suo esclusivo interesse.
Agli atleti interessati possono essere comunicati anche risultati e dati di altri atleti nella misura in cui queste indicazioni possono influenzare la loro attività, specialmente nelle discipline di squadra, e le persone interessate hanno dato il proprio assenso.
Come nel sistema d’informazione per i dati medici, anche nel sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica medica non è previsto uno scambio automatico di dati con altri sistemi d’informazione.
3.5. Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport
Articoli 21 e 22 Scopo e dati
La descrizione dello scopo e dei dati trattati corrisponde agli attuali articoli 13 (Scopo) e 14 (Dati) della LSISpo. Essi sono completati indicando che oltre alle generalità si raccolgono anche fotografie delle persone interessate.
Nell‘articolo 22 lettera b si regola inoltre esplicitamente il trattamento di dati in relazione a provvedimenti disciplinari così come previsto nell’articolo 65 OPSpo. Il trattamento di dati relativi a provvedimenti disciplinari è indispensabile per il buon funzionamento della scuola universitaria. Poiché si tratta di dati personali degni di particolare protezione, il loro trattamento viene previsto esplicitamente. Eventuali errori disciplinari di dipendenti della SUFSM, specialmente di docenti, sono assoggettati alle disposizioni sul personale dell’Amministrazione federale e non riguardano la LSISpo.
A completare l’attuale disposto dell’articolo 14 LSISpo si chiarisce inoltre che si raccolgono non solo le qualifiche finali, ma anche le valutazioni delle competenze. Inoltre il sistema, oltre ai certificati di studio, può contenere anche dati su corsi di formazione e di perfezionamento come pure eventuali titoli.
Articolo 23 Raccolta dei dati
Se i dati non sono generati direttamente dall’UFSPO, questi li raccoglie presso lo studente interessato o i membri del corpo insegnante.
Articolo 24 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione e comunicazione dei dati
I capoversi 1 e 2 corrispondono all’attuale articolo 15 OSISpo.
3.6. Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi
Articolo 25 Scopo
In questo sistema si devono valutare non solo i corsi e i cicli di studio tenuti direttamente dall’UFSPO, ma anche quelli che ricevono contributi da parte dell’UFSPO. Si tratta in questo caso di corsi della formazione dei quadri G+S organizzati da Cantoni e federazioni. I dati raccolti servono innanzitutto all’UFSPO per verificare l’efficacia delle proprie misure. Di conseguenza trattamento e valutazione sono ordinati dall’UFSPO. L’obbligo da parte di terzi secondo la lettera b si basa sull’articolo 11 capoverso 3 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi). Per contro, i terzi coinvolti non hanno alcuna pretesa all’utilizzazione del sistema al di fuori delle attività loro ordinate, ad esempio per valutare a livello di federazione sportiva i corsi monitori.